In materia di diritto di famiglia si è finalmente giunti alla redazione di apposite linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli.
E' infatti intervenuto il Consiglio Nazionale Forense con la pubblicazione, in data 29 novembre 2017, delle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare", con l'auspicio che possano essere anche utilizzati per eventuali protocolli con la magistratura a livello territoriale.

In particolare, l'intervento focalizza la propria attenzione sulle spese c.d. straordinarie da distinguersi tra quelle che devono essere previamente concordate tra i genitori e quelle per cui non è necessario il consenso di entrambi.
Difatti, l'intervento nasce proprio dall'esigenza di "ridurre in via preventiva il contenzioso sul punto, attraverso l'individuazione di criteri in base ai quali le spese correnti per i figli si possano considerare come spese ordinarie o straordinarie, soggette o meno al preventivo consenso".

In ogni caso, la raccomandazione ai difensori delle parti è sempre quella di inserire, all'interno degli accordi di separazione o divorzio, la precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria, al fine di ridurre futuri motivi di incertezza e contrasto.

Così, nelle linee guida vengono elencate:
a) le spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare; prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animal! domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

b) le spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche; spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori; tutte spese che vanno debitamente documentate.

c) le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori e suddivise nelle seguenti categorie
c.1) Scolastiche
: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni; frequenza del conservatorio o scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.

c.2 Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di Informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

c.3 Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanta necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.

c.4 Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

c.5 organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Per queste spese "il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa".

Infine, si chiarisce che gli assegni familiari sono da attribuirsi al genitore collocatario in via prevalente dei figli, salvo diverso accordo, mentre, per la deducibilità fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef, la stessa può essere operata da entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese.

Leggi le Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli

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