>CTP di Agrigento: illegittimità del potere sostitutivo in capo al firmatario dell’avviso di accertamento

Secondo il dettame dell’art. 42 D.P.R. n. 600/73, solo ed esclusivamente il direttore dell’Agenzia delle Entrate potrà validamente sottoscrivere l’avviso di accertamento, salvo che tale potere non sia stato oggetto di una valida delega, conferita ad un funzionario appartenete alla carriera direttiva.
In tale contesto, se il Capo Ufficio abbia, per come normativamente previsto, conferito il potere di sottoscrizione ad altro funzionario della carriera direttiva, il provvedimento impositivo potrà ritenersi legittimamente sottoscritto se, in esso, siano riportati gli estremi identificativi dell’atto di delega, che dovrà essere motivata, ovvero, contenere le ragioni che ne hanno reso necessaria l’adozione, oltre al termine di validità.

Orbene, nell’ambito della fattispecie scrutinata dai primi giudici, la delega di firma prodotta dall’ente impositore in replica al dedotto di difetto di legittimazione attiva, riportava una decorrenza dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, mentre per convesso l’avviso di accertamento opposto è stato emesso nel novembre dello stesso anno, sicché il funzionario delegato non era più legittimato alla sottoscrizione dell’atto essendo tale delega ampiamente spirata.

Sulla scorta di quanto precede la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 2, sentenza n. 1062/2022, resa il 19/07/2022 e depositata il 29/08/2022, ha sancito la nullità del gravato avviso di accertamento per la violazione del disposto normativo dell’42 del D.P.R. 600/1973, affermando l'assenza in capo al funzionario firmatario di qualsiasi potere delegato. In aggiunta, il Collegio adito ha sottolineato che in aderenza a quanto prescritto dall'art. 17, co. 1-bis, del D.lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti possano delegare alcune delle proprie competenze a dipendenti che ricoprano funzionali apicali, a patto che la delega non sia generale, sia rilasciata con atto scritto, che incorpora una motivazione sulle specifiche e comprovate esigenze di servizio e che, oltretutto, non si protragga per un tempo indefinito.

Pietro Cocchiara

Dottore Commercialista in Agrigento. Esperto in contenzioso tributario, collabora con DirittoItaliano.com dal 2020 E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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