Con recentissima sentenza la Suprema Corte, pronunciandosi in tema di cessione del credito derivante da sinistro stradale, confermando un orientamento consolidato sia nella giurisprudenza di legittimità che in quella di merito ha affermato il seguente principio di diritto:

«il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto» (Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-01-2012, n. 52)

Vale la pena soffermare l'attenzione su alcuni punti chiave dell'iter logico seguito dal giudice di legittimità, testo di esemplare chiarezza e rigore giuridico.

« Nel prevedere la cedibilità del credito anche senza il consenso del debitore ceduto, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione, l'art. 1260 c.c. pone il principio della libera cessione del credito.

Ai fini del perfezionamento della cessione del credito è infatti normalmente (laddove il credito non sia cioè di natura strettamente personale e non sussista uno specifica divieto normativo al riguardo) necessario e sufficiente l'accordo tra il cedente e il cessionario (v. Cass. 13/11/1973, n. 3004), che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra di essi (v. Cass., 20/10/2004, n. 210548).

La cessione del credito è a causa variabile, a tale stregua assumendo rilievo gli interessi dalle parti con la relativa stipulazione in concreto perseguiti nello specifico caso (causa concreta), e come sottolineato in dottrina giusta principio generale valevole per i contratti non formali essa deve invero ritenersi a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere ad oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purchè determinato o determinabile, nel qual caso l'effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, anche il credito al risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo esso di natura strettamente personale nè sussistendo specifico divieto normativo al riguardo (v. Cass., 13/5/2009, n. 11095; Cass., 5/11/2004, n. 21192.

E già Cass., 21/4/1986, n. 2812), nè d'altro canto ricorrendo nel caso un'ipotesi di cessione di crediti litigiosi (art. 1261 c.c.).

Ove come nella vicenda in esame ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è al riguardo tenuto a garantire (solamente) il nomen verum, e cioè l'esistenza del credito al tempo della cessione (art. 1266 c.c.), e questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito derivante da fatto illecito ha i caratteri del credito attuale (v. Cass., 5/11/2004, n. 21192, ove se ne trae conferma dalla decorrenza degli interessi dal momento del fatto e non già del relativo accertamento giudiziale)
».

Peraltro, con sentenza Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-05-2009, n. 11095 si era già affermato «il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato a agire, in voce del cedente, in sede giudiziaria per l'accertamento della responsabilità dell'altra parte e per la condanna di questo, e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso».

Altra questione di estremo interesse è quella affrontata dal Giudice di Pace di Palermo con sentenza del 6.09.2011 laddove la compagnia assicurativa costituita in giudizio eccepiva «la carenza di legittimazione attiva della società attrice per assenza di titolo giuridicamente valido per richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni subiti dal Sig. Ge., evidenziando, sul punto, una asserita illiceità del contratto di cessione di credito in assenza delle autorizzazioni che la Ah. e Servizi avrebbe dovuto possedere per l'attività di intermediazione finanziaria posta in essere (richiamava, al riguardo, l'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993)»
Orbene secondo detta impostazione la cessione di credito in favore della società che, ad esempio, ripara immediatamente l'autoveicolo danneggiato in cambio della cessione del credito derivante dal medesimo sinistro costituirebbe attività di finanziamento come tale illecito se esercitata da soggetto non abilitato ex art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993.
Il giudice adito ha sostenuto sul punto «la cessione del credito (che è a titolo oneroso, come si può rilevare dall'attento esame del contratto stipulato fra le parti) non può essere confusa con una attività di finanziamento ai sensi del T.U.B. D.Lgs. n. 385/1993 in quanto la "Ah." non ha versato al Sig. Ge. una somma di denaro con l'obbligo della sua restituzione a scadenze pattuite dietro corrispettivo di interessi, ma si è obbligata a fornire al creditore cedente una serie di servizi, a curare le riparazioni della sua autovettura e a attivare l'eventuale azione risarcitoria nei confronti del responsabile; per detta attività, di conseguenza, la "Ah." non aveva l'obbligo di munirsi dell'autorizzazione prevista dall'art. 106 del citato Testo Unico Bancario» (GdP Palermo, 06-09-2011)


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Atto di citazione - sinistro stradale - indennizzo diretto - cessione del credito autocarrozzeria - spese assistenza legale - Cass. Civ. 997/2010

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