E' colpevole del reato di cui all'art. 674 cod. pen. colui che, innaffiando i fiori del proprio appartamento, getta acqua mista a terriccio nell'appartamento sottostante.

E' quanto emerge dalla sentenza n.15956/14 emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione e pubblicata in data 10 aprile.
La Corte ha, difatti, confermato la sentenza del 14.1.2011 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma che ha condannato alla pena dell'ammenda l'imputato, ritenendo appunto responsabile del reato di cui all'art. 674 cod. pen. perché, innaffiando i fiori, gettava acqua mista a terriccio nell'appartamento sottostante.

L'art. 674 cod. pen. punisce il gettare o versare, il luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ovvero provocare, nei casi non consentiti dalla legge, emissioni di gas, vapori o fumo atti a cagionare gli effetti predetti.

Per la Suprema Corte, "la condotta esaminata dal Tribunale nel caso in esame è, ovviamente, riconducibile alla prima parte dell'articolo, poiché, concretandosi l'elemento materiale del reato nel "gettare" o "versare" le cose di cui si è detto in precedenza, è ipotizzabile tale ultima azione, chiaramente riferita ai liquidi ed alle sostanze ad essi assimilabili (sabbie, polveri etc.) che possono comunque essere versate, mentre il "gettare" riguarda invece le cose solide o, in ogni caso" aventi diversa consistenza".

Pertanto, la condotta in esame può essere "certamente qualificata come "versamento" nei termini delineati dall'art. 674 cod. pen. e che l'esito di tale azione possa altrettanto pacificamente risolversi nell'altrui offesa, imbrattamento o molestia, essendo pacificamente dotata di quella capacità offensiva che la disposizione richiede."

Specifica inoltre la Corte che "il reato in esame è configurabile sia in forma omissiva che in forma commissiva mediante omissione (cosiddetto reato omissivo improprio) ogniqualvolta il pericolo concreto per la pubblicità incolumità derivi anche dalla omissione, doloso o colposa, del soggetto che aveva l'obbligo giuridico di evitarlo".

Naturalmente, al fine di escludere che la condotta posta in essere poteva ritenersi priva di concreta offensività, il giudice del merito ha correttamente accertato che i versamenti si erano protratti nel tempo ed erano proseguiti nonostante le lamentele della persona offesa e le segnalazioni dell'amministratore di condominio.

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