>Corte Costituzionale sui GOT nelle Corti d'Appello

La Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale delle norme che conferiscono al "giudice ausiliario" lo " status" di componente dei collegi nelle sezioni in cui è articolata la Corte d’appello per contrasto con gli articoli 102, primo comma e 106, primo e secondo comma, della Costituzione.

L'ORDINANZA DI RIMESSIONE
Le disposizioni censurate (degli articoli 62, comma 1, 65, commi 1 e 4, 66, 67, commi 1 e 2, 68, comma 1, 72, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98) attengono alla disciplina relativa alla nomina, allo stato giuridico e alle funzioni dei giudici ausiliari d’appello, magistrati onorari, nominati – per cinque anni, prorogabili per altri cinque - per agevolare la definizione dei procedimenti pendenti presso le Corti di appello.

A parere del rimettente il discrimine tra competenze monocratiche e collegiali - corrispondente al canone costituzionale dell’articolo 106 della Costituzione e all’interpretazione elaborata dalla Corte costituzionale - sarebbe stato sottoposto a integrale revisione attraverso l’introduzione legislativa del giudice ausiliario di appello, non nominato per concorso, che acquisisce lo stato giuridico di magistrato onorario, naturaliter incardinato nell’organo collegiale, senza limiti di materia o valore nell’assegnazione dei procedimenti civili (salvo l’eccezione dei soli procedimenti trattati dalla Corte d’appello in unico grado) e che interviene a comporre i collegi, secondo la pianta organica definita presso ciascuna Corte di appello tenendo conto delle pendenze e delle scoperture di organico.

Le osservazioni della Corte di cassazione si concentrano sull’espansione e stabilità dell’impiego, nelle funzioni giurisdizionali di un organo collegiale, di un giudice onorario eccedente quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 106 della Costituzione, ove si prevede che la legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

Il giudice rimettente, attraverso la disamina delle decisioni della Corte costituzionale, perviene alla considerazione che le disposizioni istitutive del giudice ausiliario si discosterebbero dall’interpretazione elaborata dalla giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto compatibile con il dettato costituzionale la partecipazione di giudici onorari come componenti di collegi solo in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale.

Secondo la Corte di cassazione, pertanto, le disposizioni censurate non risulterebbero coerenti con le norme costituzionali – così come interpretate dalla giurisprudenza costituzionale – che riservano l’esercizio della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari nominati per concorso limitando l’accesso di magistrati onorari soltanto "a tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli", rimanendo esclusa l’assegnazione del giudice onorario all’esercizio delle funzioni giurisdizionali esercitate dagli organi collegiali, salva la possibilità di sostituzioni o integrazioni dei collegi, disposte con provvedimenti provvisori corrispondenti a situazioni organizzative temporanee ed eccezionali.

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.