Con sentenza n.18217/14 - depositata in data 26 agosto - la Corte di Cassazione, sezione sesta civile, torna a pronunciarsi in tema di risarcimento danni da lesioni da emotrasfusione non sicura.
In particolare, la Corte affronta il problema della prescrizione del diritto al risarcimento, con riferimento al periodo prescrittivo (cinque anni) e al momento di decorrenza (data di presentazione della domanda amministrativa).

La Corte, sulla scia di un consolidato orientamento, afferma la natura extracontrattuale della responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, negando la sussistenza di eventuali figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare i termini di prescrizione.
Pertanto, "il diritto dal risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale"

Tale termine decorre "a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma, cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche; a tal fine, un tale termine coincide di regola non già con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n.210 del 1992, bensì al più tardi con la proposizione della relativa domanda amministrativa (...) infatti, non oltre tale momento è raggiunto un apprezzabile grado di consapevolezza non solo della malattia, ma anche del nesso causale tra essa e l'emotrasfusione, tanto da invocare quest'ultimo come fondamento della richiesta indennitaria; e potendo così ipotizzarsi l'idoneità degli elementi a disposizione del leso ai fini della valutazione di plausibilità di quello e pure dell'ulteriore elemento, indispensabile per l'azione risarcitoria, della colpa della P.A., anche in base alla notorietà delle ipotizzabili omissioni, se non pure delle decisioni di casi analoghi".

La Corte, escludendo tra l'altro l'applicabilità dell'istituto dell'overruling richiesta dal ricorrente, afferma in sentenza il seguente principio di diritto:
in materia di risarcimento del danno da lesioni da trasfusione di emoderivati infetti, il consolidamento della giurisprudenza che individua l'exordium praescriptionis al più tardi nella data di presentazione di istanza volta a conseguire l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, siccome relativo a norma sostanziale e comunque integrando una normale potenzialità dell'evoluzione giurisprudenziale, non comporta overruling a favore del danneggiato e non ne consente quindi la rimessione in termini; né si ha violazione di canoni fondamentali o sovranazionali in materia di effettività della tutela del diritto, risultando comunque ampiamente sufficiente il termine di cinque anni per dare corso all'azione dall'acquisizione di un grado di plausibile affidabilità sulla tesi della responsabilità della controparte, identificabile al più tardi nell'indicata data di presentazione della domanda di indennizzo."

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