L'art. 12 del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, rubricato "Modifiche al codice civile", introduce nel codice civile, dopo l'articolo 2929, la nuova sezione 1-bis "Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito", e il nuovo articolo 2929-bis, di seguito riportato.

Art.2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito).

"Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore".


La disposizione è applicabile alle procedure iniziate dopo l'entrata in vigore del decreto (27 giugno 2015), a norma dell'articolo 23, comma 6 del medesimo decreto, che testualmente dispone:

6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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