La scelta di azionare l’opposizione esclusivamente nei confronti del solo concessionario è rinvenibile nell’art. 39, D. Lgs. n° 112/99 (rubricato difatti come “chiamata in causa dell’ente creditore”), il quale stabilisce che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.

Deve infatti, escludersi la configurabilità di un litisconsorzio necessario qualora, come nella specie, il giudizio sia promosso dal concessionario o nei confronti dello stesso, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che la domanda abbia ad oggetto l'esistenza del credito, anziché la regolarità o la validità degli atti esecutivi, dal momento che l'eventuale difetto del potere di agire o resistere in ordine all'accertamento del credito non determina la necessità di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto che ne risulti effettivamente titolare, ma comporta esclusivamente l'insorgenza di una questione di legittimazione, per la cui soluzione non è indispensabile la partecipazione al giudizio dell'ente creditore.

E’ quanto statuito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria con la Sentenza n.4682/2017 del 10 ottobre 2017 in tema di assenza di litisconsorzio necessario e tardività della richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.

LA QUESTIONE GIURIDICA
Equitalia inviava ad una cartella di pagamento per il recupero dell’ici e della tarsu. Il ricorrente evocava esclusivamente il concessionario della riscossione. Quest’ultimo, nel costituirsi oltre il termine di 60 giorni, non provvedeva comunque ad instare la chiamata in giudizio dell’ente impositore.

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE
La Commissione accoglieva il ricorso alla stregue delle seguenti motivazioni :

“Sotto un profilo processuale incombe nei confronti della parte resistente l'onere probatorio relativo alla notifica della cartella di pagamento-atto di accertamento presupposto di cui il contribuente assume la inesistenza e l'omessa notifica, non potendosi ritenere sufficiente, a fronte della specifica contestazione e ai fini della dimostrazione della notifica dell'atto presupposto, il mero rilievo d'ufficio della data dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto nella cartella esattoriale. Orbene nel caso di specie Equitalia Sud S.p.A. si è limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente all'eccezione di mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo piuttosto all'udienza di essere autorizzata ad integrare il contraddittorio mediante chiamata in giudizio dell'ente impositore. La richiesta di Equitalia Sud S.p.A., peraltro proposta tardivamente, deve essere rigettata, stante che, sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con l'ordinanza n. 18651 del 22/5/2014 depositata il 3/9/2014, richiamando quanto sancito dalle Sezioni Unite stessa Corte con la sentenza 25 luglio 2007 n. 16412 con la quale hanno chiarito che "se l'azione del contribuente per la contestazione della pretesa tributaria a mezzo dell'impugnazione dell'avviso di mora è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, il concessionario è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 21222 del 2006); se la medesima azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, deve chiamare in causa l'ente titolare del diritto di credito. In ogni caso l'aver il contribuente individuato nell'uno o nell'altro il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario, onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio"- conformi, fra varie, Cass. 3 ottobre 2007 n. 22939, Cass. ord. 2 febbraio 2012 n. 1532, Cass. 29 maggio 2013 n. 13331. Nella fattispecie il ricorrente ha impugnato l'atto esponendo, oltre che motivi inerenti alla procedura di riscossione, motivi che riguardano la pretesa impositiva, avendo eccepito la illegittimità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza e prescrizione e per la quale il concessionario, pur non essendo titolare del credito tributario, ai sensi dell'art. 39 del Dlgs. 112/99, se non vuole rispondere delle conseguenze della lite, deve chiamare in causa l'ente creditore senza che il giudice debba ordinare la integrazione del contraddittorio, in quanto non sussiste tra ente creditore e concessionario una fattispecie di litisconsorzio necessario, anche in ragione dell'estraneità del contribuente al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore. A fronte della sola richiesta di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio, peraltro proposta solo all'udienza, ed opposta dal ricorrente, oltre che per l'inammissibilità della stessa anche per la sua intempestività attesa la costituzione tardiva, la questione può essere decisa nel merito, con conseguente dichiarazione di nullità della cartella per mancata prova in ordine alla notifica degli avvisi di accertamento prodromici."

Avv. Michele Malavenda

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