“..In tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l’Agente per la riscossione dia prova di avere eseguito regolarmente questa notificazione (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: cfr. Cass. n. 1906/08, n. 14327/09, n. 11708/11, n. 1091/13), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella di pagamento che non siano stati fatti valere opponendosi tempestivamente a quest’ultima e correlativamente non vi è alcun onere probatorio in capo all’Agente di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento di che trattasi.

A tali conclusioni è giunta la Suprema Corte, con la sentenza n. 10326 del 13 Maggio, che ha respinto il ricorso di un contribuente avverso la sentenza negativa che il Tribunale di La Spezia emetteva nei suoi confronti.

La vicenda trae origine dall’opposizione del Sig. xxx avverso n. 27 intimazioni di pagamento, in merito alle quali il ricorrente sosteneva di non aver mai ricevuto la prodromiche e relative cartelle di pagamento.
L’azione del contribuente, però, si risolveva in un nulla di fatto, avendo l’Agente della Riscossione, nel costituirsi, dato ampia e manifesta prova del fatto che in nessuno dei 27 casi si poteva dubitare dell’omessa notificazione della cartella di pagamento, così come contestato dal Sig. xxx.
Tesi ampiamente condivisa dai Giudici del Tribunale di La Spezia, i quali, nel ritenere come sufficiente la documentazione prodotta in giudizio da Equitalia, si soffermavano sul fatto che, stante la realtà dei fatti, il contribuente, non poteva impugnare le intimazioni di pagamento per contestare vizi relativi alle cartelle.

Avverso detta decisione il Sig. xxx proponeva ricorso per Cassazione, il quale, però, veniva nuovamente rigettato.
Nel respingere la tesi avanzata dal contribuente, i Giudici del Palazzaccio non si sono minimamente discostati dalla ratio ispiratrice la decisione di primo grado.
In particolare, la terza sezione civile del Collegio Supremo ha affermato, in maniera lapidaria, il principio secondo cui, in materia di esecuzione riscossiva, qualora il contribuente si opponga all’intimazione di pagamento eccependo l’omessa ricezione dell’atto presupposto, Equitalia non è tenuta a produrre in giudizio la copia integrale della cartella essendo, invece, sufficiente un estratto del ruolo che riporti la data della notifica.

Il caso in questione rappresenta la prova lampante del fatto che sono ancora molte le aree in cui il giudizio di legittimità non trova univocità e concordanza, soprattutto se si considera che non sono tanto lontane le pronunce di senso opposto che la Corte di Cassazione ha espresso sulla medesima questione.
A questo punto non ci resta che attendere, o meglio auspicare, un intervento delle Sezioni Unite sul punto, un intervento che, come noi tutti speriamo, generi un orientamento preciso e attendibile, forse diremmo meglio, che generi CERTEZZA DEL DIRITTO!

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