>Esclusa la non impugnabilità del ruolo nei giudizi in corso

Si sta radicando in seno alla giurisprudenza di merito il principio di diritto che stabilisce l’irretroattività della disposizione, che ha sancito la non impugnabilità della cartella di pagamento invalidamente notificata, di cui il contribuente ne sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, stante le modifiche apportate dalla L. n. 215/2021 di conversione del Decreto fiscale all’art. 12 del DPR 602/1973, che ha aggiunto il comma 4 bis.

In detta ipotesi, la novella normativa in discussione, che presenta indubbi profili di incostituzionalità, in attesa che la quaestio rimessa alla Corte di Cassazione, Sezioni Unite si risolva in via definitiva, dovrà applicarsi ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore.

Assume particolare enfasi in tale scenario, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. 5, sentenza n. 1812/2022, pronunciata il 24/02/2022 e depositata il 03/03/2022, causa patrocinata dall’Avv. Orazio Stefano Esposito del Foro di Catania, che ha dichiarato l’inapplicabilità della norma sopravvenuta ai procedimenti ancora in itinere, poiché non si è di fronte ad una norma di interpretazione autentica. In tale ottica, la novella in questione non ha innovato il pregresso apparato ordinamentale e, pertanto, non sussistono ulteriori ragioni di carattere logico-giuridico comportanti la relativa retroattività.

A corroboramento del loro decisum i giudici di appello, hanno statuito che qualsiasi giudizio sulla profilata impugnabilità, deve essere compiuta secondo le normative vigenti all’atto dell’instaurazione del giudizio.

Pietro Cocchiara

Dottore Commercialista in Agrigento. Esperto in contenzioso tributario, collabora con DirittoItaliano.com dal 2020 E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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