La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente, con la sentenza n.11753/14 depositata in data 26 maggio, sul tema degli effetti della cancellazione della società dal Registro delle imprese e, in particolare, sulla sorte del giudizio in Cassazione.
In particolare, la Corte rileva che l'estinzione della società dal registro delle imprese durante il giudizio di Cassazione, implicando una rinuncia alla pretesa oggetto del giudizio, comporta una sopravvenuta carenza di interesse con conseguente inammissibilità del ricorso.

Nel caso di specie, una delle parti del giudizio, con memorie ex art. 378 c.p.c., eccepiva la sopravvenuta inammissibilità del ricorso di una S.p.a. in quanto la società era stata cancellata dal registro delle imprese a seguito della chiusura della liquidazione volontaria con il deposito del bilancio finale di liquidazione.

Per la Corte l'eccezione è fondata.
Difatti, "ai sensi dell'art. 2495 c.c., nel testo successivo alla riforma del diritto societario (d.lgs. n.6/2003), la cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società con il verificarsi di un fenomeno di tipo successorio rispetto ai rapporti giuridici facenti capo alla società estinta. Tale fenomeno, tuttavia, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, non si verifica rispetto alle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e rispetto ai crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione nel bilancio finale di liquidazione richiederebbe un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere ce la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. s.u. 12 marzo 2013, n.6070 nonché Cass. 14 giugno 2013, n.19394).

Dunque, "L'estinzione della società durante il giudizio di cassazione non dà luogo all'interruzione, incompatibile col principio dell'impulso d'ufficio che vige in tale giudizio. La rinuncia a liquidare la pretesa oggetto del giudizio, implicita nella richiesta di cancellazione, fa emergere, tuttavia, una sopravvenuta carenza di interesse che rende inammissibile il ricorso".

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