Il Giudice dell'opposizione non può effettuare alcun tipo di controllo intrinseco del titolo posto a fondamento dell'esecuzione. Egli può solamente valutare la persistenza della validità del titolo stesso.
E' quanto ha ribadito la Suprema Corte con sentenza n.3619/14 (udienza del 18.12.2013), depositata in data 17 febbraio.
La Corte, difatti, riprendendo un indirizzo consolidato (Cass. 17 febbraio 2011 n.3850; Cass. 24 febbraio 2011, n.4505; Cass. 4 agosto 2011, n.16998; Cass. 27 gennaio 2012, n.1183; Cass. 24 luglio 2012, n.12911), ha precisato che "ove a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione - e dell'opposizione a quest'ultima - non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè a invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunciato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di questo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (salvo il caso di incolpevole impossibilità, per il debitore, di farli valere in quell'unica competente sede).