>Giurisprudenza tributaria di merito n. 12

Dodicesimo numero settimanale della Giurisprudenza tributaria di Merito, patrocinata dalla Camera Avvocati Tributaristi di Catania.

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198. Contributo unificato . giudizio civile - domanda riconvenzionale - insussistenza dell’ampliamento della materia del contendere - applicabilità - esclusione
La domanda riconvenzionale presentata nel giudizio civile non è soggetta a contributo unificato qualora non ampli la materia del contendere, ma sia consistita in un’eccezione, di natura processuale, necessaria per il ricorrente/convenuto per ribattere alle tesi della parte attrice.
CTP MILANO SEZ. 14 SENTENZA N. 1486 DEL 6.04.2021

199. Società estinta - riparto perdita di esercizio - limite dell’80% ex art. 84 TUIR - inapplicabilità - sussiste
Il limite stabilito dall’art. 84 t.u.i.r. (secondo cui può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare), non è assoluto ma riferito a «ciascuno» degli anni di imposta successivi a quelli in cui è maturata l’eccedenza a credito e in cui questa è riportata a nuovo. Esso ha dunque carattere esclusivamente temporale e presuppone, in una ordinaria prospettiva di continuità dell’impresa, il riporto per intero delle perdite, ferma la sua dilazione in più esercizi. Tale limite non opera laddove non vi sia alcuna continuità, come nel caso di una società posta in liquidazione e successivamente cancellata dal registro delle imprese. Impedire l’utilizzo integrale della perdita comporterebbe sul piano tributario un ingiustificato trattamento deteriore delle imprese cessate rispetto a quelle ancora operanti, in violazione del principio costituzionale di capacità contributiva (art. 53 Cost.).
CTP CUNEO SEZ. 1 SENTENZA N. 86 DEL 11.05.2021

200. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale - disposizione autonoma rispetto al contratto principale - esclusione
Deve escludersi che la previsione dell’obbligo per il conduttore inadempiente di corrispondere alla parte locatrice gli interessi moratori, nella misura pattuita, rientri in quelle disposizioni tra loro autonome, che ai sensi dell’art. 21, comma 1, t.u. registro «non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre» per le quali si giustifica l’assoggettamento ad imposta di registro. La clausola penale non è infatti espressione di una volontà negoziale ulteriore rispetto a quella manifestata con la stipula del contratto principale, ma ha lo scopo - tipico della clausola penale ex art. 1382 cod. civ. - di rafforzare l’interesse di una parte all’adempimento dell’obbligazione principale, consistente nel caso di specie nel pagamento del canone di locazione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1347 DEL 6.04.2021

201. Imposta ipo-catastale - atto di rinuncia abdicativa a titolo gratuito di quota di comunione - applicazione aliquota proporzionale - legittimità - sussiste
Il regime fiscale degli atti di rinuncia a un diritto reale è differente da quello civilistico. Tale rinuncia, ai fini fiscali, si considera come un trasferimento, in quanto genera un arricchimento nella sfera giuridica altrui. A tali fini non conta quindi la volontà dismissiva del diritto reale, quanto lo sposamento di ricchezza in capo a coloro che di fatto diventano beneficiari della nrinuncia. Ne consegue la legittima applicazione delle aliquote del 2% e del I% da parte dell’Ufficio.
CTR LOMBARDIA SEZ. 4 SENTENZA N. 1347 DEL 6.04.2021

202. Processo tributario - tardiva costituzione resistente - inammissibilità - esclusione - inutilizzabilità documentazione tardivamente prodotta - sussiste
Nell’ambito del processo tributario, l’art. 58 del dlgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti posti dall’art. 345 c.p.c., ma tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall’art. 61 del citato digs. alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall’art. 32, comma l, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell’udienza, con l’osservanza delle formalità di cui all’art. 24, comma l, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi previsto a pena di decadenza, rilevabile d’ufficio dal giudice anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell’udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva.
CTP CATANIA SEZ. 1 SENTENZA N. 4177 DEL 10.05.2021

203. Studio di settore - scostamento tra ricavi dichiarati e quelli stimati - percentuale dell’11% - presenza di gravi incongruenza - esclusione - legittimità avviso di accertamento - non sussiste
Uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore che sia quantificabile nell’11% non integra quelle “gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell’art. 62-bis del presente decreto” tali da legittimare l’utilizzo della metodologia induttiva di cui all’art 39, 1 °comma 1ett d).
CTP REGGIO EMILIA SEZ. 2 SENTENZA N. 143 DEL 20.05.2021

204. Accertamento analitico-induttivo - contetazione antieconomicità contratto pluriennale - illegittimità - sussiste
La fondatezza della ricostruzione induttiva di maggiori ricavi basata sull’antieconomicità della gestione è subordinata alla presenza di ulteriori e convincenti argomentazioni volte a dimostrare che i margini aziendali ridotti ovvero le perdite reiterate siano sintomo di evasione e non siano associabili ad una mera crisi aziendale/ di settore o ad altre ragioni di mercato altrettanto valide. Ciò a maggior ragione qualora sia contestata la antieconomicità di un contratto pluriennale, che, avendo generato cospicui utili lordi in passato, ben può presentare in altri anni maggiori cirticità.
CTR LAZIO SEZ. 17 SENTENZA N. 2474 DEL 13.05.2021

205. IMU - omessa indicazione facoltà di adire la procedura di adesione - causa di nullità dell’atto impositivo - esclusione
L’art. 7, comma 2, della legge 212/2000 prescrive che gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare una serie di elementi tra i quali non è compreso, né risulta in alcun caso lo possa essere, anche l’avviso, rivolto al contribuente, della facoltà di avvalersi dell’accertamento con adesione. Consegue che , per il principio di tassatività delle cause di nullità, non è dato inferire la nullità dell’atto impositivo dalla dedotta omissione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 16 SENTENZA N. 1360 DEL 7.04.2021

206. IMU - principio del doppio termine di notifica - applicabilità - esclusione - decadenza - sussiste
Il principio del “doppio termine di notifica”, in base al quale vi sono due distinti momenti che rendono la notifica perfezionata, a seconda che si assuma la prospettiva del “notificante” o del “destinatario” dell’atto, non è valido relativamente agli avvisi di accertamento ai fini IMU, risultando nulli questi ultimi qualora notificati oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello oggetto di accertamento.
CTP NAPOLI SEZ. 24 SENTENZA N. 4933 DEL 14.05.2021

207. IVA - cessione azienda - riporto del credito IVA chiesto a rimborso dalla cedente - omessa notifica della cessione del credito - violazione sostanziale - esclusione
Nel sistema normativo vigente non è ravvisabile alcun impedimento giuridico alla trasmissibilità del credito Iva, emergendo, anzi, indicazioni di segno contrario poiché l’art. 5, comma 4 ter, d.l. n. n. 70 del 1988, conv. nella 1. n. 154 del 1988 contempla come possibile l’eventualità di una cessione del credito iva risultante dalla dichiarazione annuale, senza che sia necessario, in alcun modo, che esso si fosse già consolidato in una richiesta di rimborso. E tale trasmissibilità opera anche in assenza della notifica della cessione del credito, la cui funzione non è quella del controllo sulla legittimità fiscale del credito e non rappresenta dunque una violazione sostanziale.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1371 DEL 8.04.2021

208. Avviso di accertamento - attività di gestione di apparecchi da intrattenimento - operazioni esenti ai fini IVA - calcolo del pro-rata - accertamento di ricavi in nero non esenti - necessità di rideterminare il valore del pro-rata - sussiste
E’ onere dell’Ufficio procedere a nuovo calcolo del coefficiente di detraibilità sugli acquisti, dato dal “rapporto tra le operazioni che danno diritto alla detrazioni (indicate al rigo VE23) e le stesse aumentate delle operazioni esenti”, qualora l’Ufficio abbia accertato un maggiore imponibile a carico della società ricorrente
CTP CALTANISSETTA SEZ. 1 SENTENZA N. 679 DEL 17.05.2021

209. IVA - vendite di prodotti in metallo prezioso - reverse charge - omessa applicazione del corretto regime fiscale - sanzione ex art. 6 co 8 Dlgs 471/1997 per la registrazione senza regolarizzazione da parte del cessionario - illegittimità - sussiste
In tema di IVA, l’applicazione del regime del reverse charge in luogo dell’imponibilità, comportando un controllo sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, e non sulla natura dei beni non può comportare l’obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente. Questo sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l’identificazione dell’atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell’operazione, anche perché l’inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all’imponibilità dell’operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell’Ufficio finanziario.
CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1375 DEL 8.04.2021

210. Processo tributario telematico - malfunzionamento nel sistema - richiesta rimessione in termini - produzione stampa schermata - insufficienza
In presenza di eventi che incidono negativamente sul funzionamento del PTT vengono rilasciate dal competente direttore del sistema informativo delle attestazioni al riguardo. In assenza, non può ritenersi sufficiente per giustificare l’accoglimento della istanza di rimessione in termini la stampa della schermata prodotta dal ricorrente.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1364 DEL 8.04.2021

211. Imposta di registro - ricognizione di debito - mero atto confermativo di precedente obbligazione - tassazione in misura proporzionale - esclusione
Gli atti con effetti dichiarativi come la ricognizione di debito non determinano, in quanto insuscettibili di incidere sulla realtà preesistente, alcuna variazione patrimoniale che ne giustifichi la tassazione in misura proporzionale. Essi vanno dunque tassati in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell’ambito applicativo del principio di alternatività Iva/registro.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1367 DEL 8.04.2021

212. Contraddittorio endoprocedimentale - omessa esibizione documenti - successiva utilizzazione in contenzioso - fattispecie
L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che
il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere le verifica
CTR SICILIA SEZ. 21 SENTENZA N. 2959 DEL 30.03.2021

213. IMU - immobili appartenenti al territorio di due comuni - vincolo pertinenziale - sussiste
I requisiti affinchè sussista rapporto pertinenziale tra la cosa principale e accessoria sono la durevolezza della destinazione - ciò significa che il rapporto pertinenziale non deve essere occasionale (presupposto oggettivo) - e la volontà del proprietario di porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale nei confronti del bene principale (presupposto soggettivo). Il vincolo pertinenziale tra la cosa principale e quella accessoria si crea quando il titolare di entrambe le cose decide che una di esse deve essere funzionale all’altra anche se ricadono nel territorio di due Comuni.
CTR VENETO SEZ. 3 SENTENZA N. 439 DEL 17.03.2021

214. Imposta di registro - contratto di locazione - omessa registrazione - commisurazione sanzione - fattispecie
La sanzione per la tardiva (per meno di 30 giorni) registrazione di un contratto di locazione di durata pluriennale (sei anni) deve essere commisurata non già all’importo del canone pattuito per l’intera durata del contratto, ma solo a quello previsto per il primo anno.
CTR LOMBARDIA SEZ. 3 SENTENZA N. 1386 DEL 8.04.2021

215. Imposta di registro - divisione ereditaria - valore della massa ereditaria ai fini del calcolo delle quote e dell’esistenza di eventuali conguagli - inclusione beni conferiti per collazione - necessità
L’art. 34 del D.P.R. 131/1986 deve essere letto secondo una interpretazione costituzionalmente orientata che non può prescindere dal raccordo necessario con la disciplina codicistica della successione, così che la divisione della massa comune includa tutti i beni del compendio successorio, a prescindere dalla loro incidenza sulla base imponibile dell’imposta di successione. La collazione ha un ruolo specifico nel procedimento di divisione perché, quando avviene per imputazione, senza aumentare effettivamente la massa, richiede il calcolo diretto a stabilire l’entità dei prelevamenti spettanti agli altri coeredi.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 493 DEL 31.03.2021

216. IRES - erogazione di finanziamento in favore di società controllata - abuso del diritto ex art. 10 bis Legge 212/2000 - riclassificazione del finanziamento in distribuzione dividendi - illegittimità - sussiste
L’agenzia delle entrate per operare le riprese ad imposizione non può sostituirsi all’imprenditore stabilendo quale scelta egli avrebbe dovuto fare (nello specifico ha stabilito che un soggetto giuridico Ungherese, in quanto controllato da una società italiana, avrebbe dovuto ridurre il proprio patrimonio anziché conservarlo e mettere a frutto la liquidità eccedente). E’ da escludere che imporre tale scelta rientri nelle facoltà dell’Agenzia delle Entrate non essendo nota alcuna norma che consenta tale imposizione.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 504 DEL 31.03.2021

217. Imposta di registro - contratto di locazione - clausola penale - disposizione autonoma - esclusione
La clausola penale contenuta nei contratti di locazione non ha autonoma esistenza giuridica al di fuori del contratto in cui è inserita e pertanto non può essere soggetta ad autonoma tassazione. Si rende applicabile, quindi, il secondo comma dell’art. 21, in applicazione della regola dettata dall’articolo che lo precede (art. 20) in forza del quale “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati”. Regola che va analizzata alla luce della sentenza Corte Costituzionale 21 luglio 2010, n. 158, che ha ritenuto l’art. 20 non in contrasto con i principi di capacità contributiva, di ragionevolezza e di eguaglianza tributaria, rafforzando la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro
CTP MILANO SEZ. 2 SENTENZA N. 2231 DEL 6.11.2020

218. Processo tributario - avviso bonario ex art. 36-bis DPR n. 600/1973 - impugnabilità - sussiste
Ogni atto adottato dall’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, è impugnabile davanti al Giudice Tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione d’irregolarità, ex art. 36-bis, del DPR n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario).
CTR PUGLIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1158 DEL 10.06.2020

219. Processo tributario - ricorso avverso cartella nei confronti del solo ente impositore - inammissibilità - esclusione
Il ricorso avverso una cartella di pagamento per tributi locali può essere proposto indifferentemente nei confronti dell’Ente creditore o del concessionario senza che si realizzi un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra i due. L’affermata esclusione di litisconsorzio necessario comporta che il giudice, nel caso di costituzione in giudizio, tardiva ai sensi dell’art. 23 Dlgs 546/1992 , non ha il potere di disporre l’integrazione del contraddittorio, per cui se così operasse, l’ordine sarebbe improduttivo di effetti.
CTR SICILIA SEZ. 16 SENTENZA N. 4878 DEL 20.05.2021

220. Processo tributario - appello - ricorso avverso cartella nei confronti del solo ente impositore - inammissibilità - esclusione
E’ inammissibile l’appello in cui si riscontri l’assoluta mancanza di una qualsivoglia critica alla sentenza impugnata, e che si limiti a riprodurre testualmente le deduzioni difensive iniziali, senza prendere minimamente in considerazione il contenuto della sentenza di primo grado, del quale l’appellante non può disinteressarsi.
CTR LOMBARDIA SEZ. 19 SENTENZA N. 1376 DEL 8.04.2021

221. Accise sull’energia elettrica - autoproduzione da fonte rinnovabile - società consortile - esenzione - fattispecie
In tema di accise sull’energia elettrica, la società consortile che auto-produce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kw, beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 52, comma s, lett. b ), del D. Lgs. 501,/95 limitatamente all’energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati
CTP PARMA SEZ. 2 SENTENZA N. 138 DEL 20.05.2021

222. Ristretta base sociale - presunzione di distribuzione degli utili - onere di allegare l’avviso di accertamento della società al socio - sussiste
I redditi in evasione della società partecipata non si possono riverberare sulla società ricorrente qualora manchi l’allegazione dell’accertamento sulla società partecipata. La mancata analitica informazione del legale rappresentante dei rilievi presi a base per la
ricostruzione del quantum in evasione distribuito rende illegittimo l’accertamento nei confronti dei soci.
CTR PUGLIA SEZ. 7 SENTENZA N. 1214 DEL 16.04.2021

223. Consorzi di bonifica - piano di bonifica adottato - contestazioni del contribuente - onere della prova a carico del consorzio - sussiste
Spetta al consorzio l’onere di provare il vantaggio a favore del consorziato che giustifichi la pretesa consortile. In ogni caso qualora da perizia risulti la mancanza di opere di manutenzione idraulica, idrogeologica, idrica e ambientale che avrebbero dovuto essere realizzate dal Consorzio, ne consegue l’Illegittimità della pretesa impositiva del Consorzio.
CTR PUGLIA SEZ. 1 SENTENZA N. 1210 DEL 06.04.2021

224. ICI - valore aree edificabili - giudicato esterno - valore accertato con sentenza definitiva basata su CTU e inerente annualità precedente - effetto espansivo - sussiste
In materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno va escluso per le fattispecie “tendenzialmente permanenti” in quanto suscettibili di variazione annuale. Qualora tuttavia vi sia identicità dei soggetti, causa petendi e petitum, nonché l’invarianza delle questioni di fatto già esaminate nei pregressi giudizi similari e decise col supporto della disposta CTU, è da escludersi una “suscettività di variazione annuale” del valore venale dei detti terreni per gli anni a venire, se non addirittura in pejus, a causa della sopraggiunta crisi economica.
CTR PUGLIA SEZ. 23 SENTENZA N. 1048 DEL 19.03.2021

225. Società estinta - interruzione del processo dichiarata con sentenza divenuta definitiva - cartella di pagamento al socio - illegittimità
Le ipotesi comunemente ricondotte alla cessazione della materia del contendere, - differenziandosi da quelle che comportano l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 44), - presuppongono la cessazione della posizione di contrasto tra le parti in ragione del sopravvenire, nel corso del giudizio, di fatti sostanziali (quali l’annullamento dell’atto oggetto di impugnazione) idonei a far venir meno l’interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia; il che equivale a dire che il fatto in questione deve incidere sul petitum e sulla causa petendi della lite contestata (la cui definizione, per via diversa da quella giudiziale, abbia determinato il venir meno
dell’interesse delle parti ad una pronuncia). Ne consegue che, qualora tale pronuncia sia passata in giudicato senza impugnazione alcuna da parte dell’Agenzia delle Entrate, la pretesa creditoria non può essere riesumata ed azionata nei confronti dei soci della società estinta.
CTR PUGLIA SEZ. 23 SENTENZA N. 1379 DEL 29.04.2021

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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