>Giurisprudenza tributaria n. 15

Quindicesimo numero settimanale della Giurisprudenza tributaria di Merito, patrocinata dalla Camera Avvocati Tributaristi di Catania.

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269. IRAP - società che svolge attività bancarie - inclusione del 50% dei di- videndi percepiti ex art. 6, lett. a) del d.lgs. 446/199 - contrasto tra Direttiva “madre-figlia” e diritto interno - non sussiste

In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia residente in Italia ad una società madre residente in Francia, non appare alcun contrasto della normativa italiana con il diritto dell’Unione in quanto la direttiva “Madre-figlia” ha previsto la doppia imposizione della tassazione sugli utili della partecipata solamente per l’IRES e non per I’IRAP. Essa rappresenta una misura di armonizzazione minima, che lascia ampi spazi di discrezionalità al legislatore nazionale, che resta libero di introdurre misure più rigide.
CTR LOMBARDIA SEZ. 15 SENTENZA N. 1729 DEL 6.05.2021.

270. IRAP - rimborso - società cancellata dal registro delle imprese - iscrizione del credito di imposta nel bilancio di liquidazione - necessità - esclusione
Il diritto al rimborso di una società posta in liquidazione e poi cancellata prescinde, dall’iscrizione del relativo credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione, in quan- to l’efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicistica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all’esercizio dell’impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rappòrti, documenta comun- que il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale principio, fissato in materia di IVA, è applicabile anche all’IRAP.
CTP MILANO SEZ. 12 SENTENZA N. 2883 DEL 14.12.2020

271. IRES - cessione a terzi di partecipazione totalitaria - successiva liquida- zione e sottoposizione a concordato preventivo della controllata - deduzione perdite su crediti - abuso del diritto - esclusione
I presupposti cardine dell’articolo 101 comma 7 del tuir, secondo cui “I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare , nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione”, si possono individuare nella ri- nuncia degli stessi soci ai crediti vantati nei confronti della scietà indicate al comma 6, e nelle caratteristiche societarie della tipologia delle stesse, identificate nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Pertanto, l’operazione di cessione ef- fettuata da una Società per azioni è da ritenersi più che legittima e non elusiva.
CTR VENETO SEZ. 8 SENTENZA N. 634 DEL 5.05.2021

272. Accertamento - operazioni inesistenti - deducibilità costi da reato - neces- sità dell’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero - sussiste - reatroattività norma art. 8 DL. 16/2012 - sussiste
Per poter contestare al contribuente l’indeducibilità dei costi da reato ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 16/2012 non è più sufficiente che vi sia una mera trasmissione di una notizia di reato che come tale può essere anche poi archiviata, ma è necessario per la contestazione dei costi la data in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale. La normati- va inoltre si applica anche retroattivamente e ciò in virtù dell’art. 8 c. 3 D.L. n. 16/2012
CTR VENETO SEZ. 7 SENTENZA N. 680 DEL 10.05.2021


273. IRES - accordo di deconsolidamento - omessa compilazione quadro NI del Consolidato Nazionale e Mondiale - rilevanza
L’attribuzione delle perdite fiscali non all’esclusiva disponibilità della società o ente consolidante ma con un diverso criterio di imputazione delle perdite residue, rileva sul piano fiscale esclusivamente con la compilazione dell’apposito riquadro NI ad opera della consolidante, essendo riservata alla stessa la facoltà di attribuirle o meno alla consolidata. In assenza di tale indispensabile adempimento - che non prevede alter- native sulla base delle istruzioni in vigore - la consolidata non risulta legittimata ad operare alcuna imputazione a proprio favore.
CTR LOMBARDIA SEZ. 11 SENTENZA N. 1810 DEL 13.05.2021

274. IRES - deducibilità accantonamento per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) - misura massima - applicazione regole valevoli per l’accantonamento del TFR - esclusione
Il rinvio dell’art. 105 comma 4 TUIR al comma 1 dello stesso articolo deve leggersi nel senso che, cosi come accade nel lavoro dipendente, anche nel lavoro autonomo, gli accantonamenti per le indennità di fine rapporto sono deducibili in conformità alle disposizioni che le regolano: ossia, nel caso del trattamento di fine mandato, l’atto scritto di data certa anteriore alla costituzione del rapporto con gli amministratori che preveda in modo preciso e dettagliato anche le modalità di calcolo della detta indennità.
CTR LOMBARDIA SEZ. 9 SENTENZA N. 1565 DEL 16.03.2021

275. Componenti reddituali ad efficacia pluriennale - termine di decadenza - periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio
In materia di contestazione di componenti di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, le SSUU si sono espresse con Sentenza n. 8500 del 25/03/2021 statuendo il principio secondo cui “la decadenza dell’amministrazio- ne finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio”. Tale principio, sia pur così autorevolmente affermato, non può essere condiviso per le sue abnor- mi conseguenze pratiche contrastanti i principii di proporzionalità e ragionevolezza sanciti della Costituzione che impone al Giudice di ricercare e privilegiare, sempre, l’interpretazione costituzionalmente orientata. Ne consegue che se un “fatto”, con conseguenze redditualmente rilevanti, si realizza in un determinato periodo d’impo- sta è a questo periodo d”imposta che ci si deve rifare, rectius ”risalire’’, volendone contestare l’an ed il quantum; è dunque con riferimento a questo periodo d’imposta che vanno conteggiati i termini decadenziali
CTP REGGIO-EMILIA SEZ. 1 SENTENZA N. 162 DEL 14.06.2021

276. Euroritenuta - adesione alla voluntary disclosure - successiva istanza di rimborso - inammissibilità - acquiescenza - sussiste
L’art. 5 quater del D. L. 167/1990, convertito nella legge 227 del 4.8.1990, introdotto dall’art. 1 della legge 186/2014, ha previsto la procedura della collaborazione volonta- ria, con un rinvio alle norme in materia di accertamento con adesione. Considerato che la procedura della collaborazione volontaria in argomento è totalmente assimilabile ad una procedura di accertamento con adesione, deve ritenersi che non è possibile presentare una istanza di rimborso, in quanto il contribuente, aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, ha prestato acquiescenza all’atto di liquidazione notifi- catogli.
CTR VENETO SEZ. 5 SENTENZA N. 723 DEL 26.05.2021
277. IRPEF - incentivo per il rientro dei lavoratori in Italia - incentivo all’esodo
- natura retributiva - sussiste - applicabilità dell’art. 2 della L.. 238/2010 - sus- siste inesistenza giuridica - sussiste
L’applicazione dell’agevolazione del cd. incentivo per il rientro dei lavoratori in Italia previsto dall’art. 2 della L. 238/2010, consistente in una riduzione al 30% dell’imponi- bile, già goduta per i redditi durante il periodo di lavoro, va riconosciuta anche alle somme percepite come “incentivo all’esodo” in occasione della cessazione del rap- porto di lavoro, dovendosi ritenere per consolidata giurisprudenza la natura retributi- va dell’incentivo all’esodo, nonchè l‘ininfluenza del carattere incentivante nella fase di chiusura del rapporto lavorativo .
CTR LOMBARDIA SEZ. 2 SENTENZA N. 1728 DEL 4.05.2021
278. Società di comodo - mancato avvio processo produttivo per cause non im- putabili alla società - condizioni legittimanti l’applicazione in capo alla società contribuente del regime antielusivo previsto dall’art. 30 della Legge 724/1994
- insussistenza
Il mancato avvio del processo produttivo riconducibile a cause non imputabili alla volontà dell’imprenditore (nella fattispecie mancata corresponsione dell’ultima quota del contributo in conto capitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ed alcune vicende di natura penale in cui la società appellante è stata vittima), costituisce un fattore legittimante l’impossibilità del conseguimento dei ricavi e della redditività minima previste dall’art. 30 della legge n. 724/1994.
CTR SICILIA SEZ. 14 SENTENZA N. 5735 DEL 16.06.2021

279. IRPEF - controllo ex art. 36 ter DPR 600/1973 - omessa comunicazione - nullità cartella - consegue
La cartella di pagamento, che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito del controllo del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, è nulla poiché tale comunicazione assolve ad una funzione di garanzia e realizza la necessaria interlocuzione tra l’Ammi- nistrazione finanziaria ed il contribuente prima dell’iscrizione al ruolo
CTP ENNA SEZ. 1 SENTENZA N. 769 DEL 8.06.2021

280. IRPEF - contratto di locazione a uso non abitativo - canoni non percepiti per morosità del conduttore - tassabilità - sussiste
In base al combinato disposto dagli artt. 26 e 37 d.P.R. n. 917/1986, ratione temporis vigente, il reddito degli immobili locati per fini diversi da quello abitativo - per i quali opera, invece, la deroga introdotta dalla L. n. 431 del 1998, art. 8 - è individuato in relazione al reddito locativo fin quando risulta in vita un contratto di locazione, con la conseguenza che anche i canoni non percepiti per morosità del conduttore costitui- scono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto. Nè giova alle ragioni del contribuente il ri- ferimento all’art 1458 c.c. che prevede la retroattività della risoluzione del contratto in quanto proprio tale disposizione stabilisce che nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, co- sicchè non viene meno l’obbligo di pagamento del canone di locazione per il periodo, precedente alla risoluzione, durante il quale il conduttore ha goduto (o avrebbe potu- to godere) della disponibilità dell’immobile locato
CTR LAZIO SEZ. 2 SENTENZA N. 2807 DEL 1.06.2021
281. Imposta di registro - agevolazioni prima casa - nozione di possidenza casa di abitazione - inidoneità dell’alloggio posseduto alle eseigenze abitative del nucleo familiare - coniuge portatore di handicap motorio - revoca beneficio - illegittimità - sussiste
L’intervenuta sostituzione ad opera del legislatore con legge n.549/95 dell’espressio- ne “fabbricato idoneo ad abitazione” con quella “casa di abitazione” è da intendersi nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nelle stesso co- mune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abita- tive dell’interessato. Occorre, pertanto, valutare l’idoneità dell’alloggio già posseduto in relazione alle esigenze abitative del nucleo familiare (Su tale premessa, risultando l’unità immobiliare pre posseduta dalla ricorrente oggettivamente inidonea - tenuto conto delle sue caratteristiche dimensionali, della conformazione dei locali e della posizione logistica - per il nucleo familiare caratterizzato dalla presenza di un soggetto affetto da handicap motorio, ha annullato l’avviso).
CTR LOMBARDIA SEZ. 11 SENTENZA N. 1811 DEL 13.05.2021
282. Imposta di registro - decreto ingiuntivo recante condanna alla restituzio- ne di somme - applicazione della tariffa proporzionale - illegittimità - sussiste In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo recante la condanna, in seguito alla risoluzione contrattuale, alla restituzione dei corrispettivi versati, non deve essere assoggettato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. B), della parte prima della tariffa al- legata al D.O.R. 26 aprile 1986 n. 131, ad imposta proporzionale. Piuttosto, l’imposta dovrà essere determinata in misura fissa, in applicazione della lett. e) del citato art. 8, comma 1, della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131del1986, in quanto la condanna alla restituzione presenta carattere di consequenzialità rispetto alla pronun- zia principale di risoluzione.
CTR LOMBARDIA SEZ. 5 SENTENZA N. 1727 DEL 5.5.2021

283. Agevolazioni prima casa - cessione dell’immobile - dichiarazione MOD 2 di non voler riacquistare altro immobile - riacquisto entro un anno - legittimità avviso liquidazione - esclusione
il riacquisto di un nuovo immobile “prima casa” entro un anno dalla cessione della precedente “prima casa” è un dato di fatto che mostra come il contribuente abbia rispettato le previsioni del punto 4 della nota Il bis all’art. l della Tariffa Parte Prima del
D.P.R. 131/1986; mentre la precedente. dichiarazione tramite il MOD. 2 risulta essere stata superata e resa priva di significato dal suo successivo comportamento conclu- dente, ovvero dal riacquisto di una nuova abitazione principale entro il termine mas- simo stabilito.
CTR VENETO SEZ. 4 SENTENZA N. 685 DEL 13.05.2021
284. Riscossione - notifica cartella di pagamento - destinatario “trasferito” - omessa prova della CAD - nullità - sussiste - effetti sulla successiva istanza di dilazione - fattispecie
E’ nullo il procedimento di notifica della cartella di pagamento effettuata con il depo- sito alla casa comunale con la motivazione “trasferito” ove non sia stata prodotta in giudizio la prova dell’invio della raccomandata di compiuta giacenza necessaria per completare la notifica rituale. Tale fatto travolge anche tutte le successive notifiche degli ulteriori atti, come l’iscrizione di ipoteca per la quale viene meno l’atto presup- posto, e così gli atti successivi, inclusa la richiesta di rateizzazione in quanto relativa ad una imposta mai legittimamente richiesta
CTP MILANO SEZ. 13 SENTENZA N. 2444 DEL 7.06.2021
285. Processo tributario - ricorso cumulativo avverso distinte cartelle - oggetto - identiche questioni - ammissibilità - sussiste
Nel processo tributario non prevedendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alcuna disposizione in ordine al cumulo dei ricorsi, e rinviando il suo art. l, comma 2, alle nor- me del codice di procedura civile per quanto da esso non disposto e nei limiti della loro compatibilita con le sue norme, deve ritenersi applicabile l’art. 103 cpc in tema di litisconsorzio facoltativo, conseguendone l’ammissibilità della proposizione di un ricorso congiunto da parte di più soggetti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa
CTP CATANIA SEZ. 5 SENTENZA N. 5480 DEL 17.06.2021

286. Processo tributario - appello - omessa impugnazione di una autonoma ratio decidendi - inidoneità a impedire il passaggio in giudicato - consegue Qualora la Commissione Tributaria di primo grado fondi la sua decisione su due ordini di motivazioni, ciascuna delle quali dotata di autonoma ratio decidendi che sorregga di per sé stessa soltanto la sentenza, ed una delle due motivazioni non sia oggetto di impugnazione, l’appello è inidoneo a impedire il passaggio in giudicato della senten- za della Commissione Tributaria Provinciale.
CTR LIGURIA SEZ. 1 SENTENZA N. 403 DEL 17.05.2021

287. Processo tributario - mediazione relativa ad una annualità - acquiescenza nei confronti dell’annualità successiva - esclusione
L’avvenuta sottoscrizione di un accordo in sede di mediazione relativo a una prece- dente annualità non ha alcuna valenza di atto di acquiescenza, avendo la conciliazione funzione conciliativa sicché l’efficacia dell’accordo stesso non può essere esteso a una distinta annualità.
CTP MILANO SEZ. 4 SENTENZA N. 2919 DEL 10.12.2020

288. Processo tributario - rapporti con il procedimento penale - doppio binario - mediazione relativa ad una annualità - acquiescenza nei confronti dell’annua- lità successiva - esclusione
Nell’attuale assetto del processo tributario esiste il c.d. “doppio binario” - ovvero l’autonomia del processo tributario rispetto a quello penale - e pertanto non sussiste alcuna “pregiudiziale penale”. Pertanto, i! Giudice tributario è libero di valutare e decidere indipendentemente dalla decisione resa in sede penale. Tale assenza di pre- giudizialità trova giustificazione nei diversi percorsi che conducono all’accertamento tributario rispetto a quello penale: nel primo possono ai fini della decisione possono essere tenute in considerazione anche le presunzioni legali, mentre nel secondo la responsabilità penale può essere affermata anche sulla base di testimonianze, consu- lenze, indagini, etc.. Tuttavia la Commissione Tributaria può criticamente valutare le risultanze probatorie emerse nel corso del processo penale ritenendo che le stesse destabilizzino l’attendibilità delle presunzioni sulle quali l’Amministrazione abbia fon- dato la propria pretesa.
CTR SICILIA SEZ. 7 SENTENZA N. 5031 DEL 24.05.2021

289. Riscossione - notifica cartella a mezzo pec da indirizzo non certificato - inesistenza giuridica - sussiste
E’ giuridicamente inesistente la consegna informatica dell’atto tributario proveniente da soggetto formalmente “sconosciuto” al contribuente. Ciò si verifica allorchè la cartella di pagamento impugnata è inviata da un indirizzo pec non risultante da alcun pubblico registro o elenco informatico (INIPEC —REGINDE - IPA). Sicché, emergendo l’assoluta incertezza del soggetto, da cui proviene l’atto impugnato, deriva la violazio- ne delle norme circa la certezza, l’affidabilità giuridica del contenuto dell’atto stesso e del diritto di difesa del contribuente, stanti, non da ultimo, i noti e continui tentativi di frodi informatiche in danno di comuni cittadini.
CTP CATANZARO SEZ. 2 SENTENZA N. 1076 DEL 4.06.2021

290. Processo tributario - notifica cartella a mezzo pec da indirizzo non certifi- cato - inesistenza giuridica - sussiste
Nel processo tributario, il dovere del concessionario del servizio di riscossione, ai sen- si dell’art. 39 d.lgs. n. 112/1999, di chiamare in causa l’ente impositore nelle contro- versie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ha natura sostanziale di “litis denuntiatio”, avente lo scopo di mettere il terzo in condizione di intervenire, con la conseguenza che detta chiamata può essere effettuata con qualun- que modalità. Tale onere non può essere posto a carico del ricorrente, e qualora gli sia stato ordinato di integrare il contraddittorio, l’Ordinanza va revocata.
CTP BARI SEZ. 10 SENTENZA N. 902 DEL 18.06.2021

Orazio Esposito

Orazio Esposito, avvocato cassazionista, è fondatore nel 2011 della rivista DirittoItaliano.com di cui attualmente è Direttore responsabile. I suoi campi di attività solo il diritto tributario e il contenzioso tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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