Nel giudizio di opposizione al decreto di revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio, per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Pertanto, tanto l'opposizione quanto il relativo ricorso per Cassazione devono essere notificati, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al Ministero della Giustizia.

E' quanto ha avuto modo di chiarire la seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n.21700 depositata in data 26 ottobre 2015.

Nel caso di specie, la Corte di Appello di Ancona aveva emesso decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136 n.115 del 2002, per avere il beneficiario agito in giudizio con colpa grave e, contestualmente aveva rigettato l'istanza di liquidazione del compenso avanzata dal legale di parte per l'attività svolta. L'opposizione avverso il decreto fu rigettata dalla Corte d'Appello e il provvedimento fu impugnato in Cassazione.

La Corte dapprima precisa che "il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in mancanza di espressa previsione normativa, è impugnabile mediante l'opposizione di cui all'art. 170 D.P.R. 115 del 2002 (...) dovendosi ritenere che tale disposizione configuri un rimedio di carattere generale esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione, anche quando si tratti di decreti che rifiutino la liquidazione".

Riprende quindi la sentenza n.8516 del 29.05.2012 delle Sezioni Unite che, in materia, aveva affermato che il procedimento di opposizione ex art. 170 cit. presenta "carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale e che, di tale procedimento, è parte necessaria ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento."

Chiarita la necessità della partecipazione al giudizio dell'amministrazione titolare del rapporto di debito, la Corte procede all'individuazione dell'Amministrazione interessata nel caso di specie.

Premesso che le Sezioni Unite, con la sentenza già citata, avevano individuato nel Ministero della Giustizia il titolare passivo del rapporto di debito con riferimento al procedimento di opposizione previsto dall'art. 170 D.P.R., la Corte ritiene di applicare tale principio anche al procedimento di opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio gratuito disposta ai sensi dell'art. 136 comma 2 seconda parte D.P.R. n.115 del 2002, per avere l'interessato "agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave".

Diversamente da quando la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio viene chiesta dall'ufficio finanziario ai sensi dell'art. 127 comma 3 D.P.R. n.115 del 2002, nel diverso caso in cui la revoca venga disposta dal giudice procedente per ragioni diverse da quelle previste dall'art. 127, l'unico legittimato passivamente a stare in giudizio è il Ministero della Giustizia, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al patrocinio a spese dello stato.

La Corte, quindi, nel dichiarare inammissibile il ricorso per non essere stato notificato al Ministero della Giustizia (nè ad altra amministrazione dello Stato), enuncia il seguente principio di diritto:
In tema di patrocinio a spese dello Stato, avverso il decreto col quale il magistrato procedente revochi - ai sensi dell'art. 136 comma 2 D.P.R. n. 115 del 2002 - il provvedimento di ammissione al detto patrocinio per avere l'interessato agito o resistito in giudizio con "mala fede" o "colpa grave", è ammessa l'opposizione ai sensi dell'art. 170 dello stesso D.P.R., che dà luogo ad un procedimento, che ha natura di giudizio civile contenzioso di natura patrimoniale, del quale è parte necessaria il Ministero della Giustizia. Ne consegue che tanto l'opposizione avverso il decreto di revoca quanto il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull'opposizione devono essere proposti secondo le regole del codice di procedura civile e, perciò, notificato, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, al Ministero della Giustizia."

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