Con circolare n.2/E dell'8 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali.

In particolare, vengono chiariti quali sono i carichi oggetto della definizione agevolata e quali quelli esclusi, precisando che rientrano nell'ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie e amministrativo-tributarie.

Viene poi approfondita la procedura di definizione agevolata, che si perfeziona non con la presentazione della dichiarazione o con il versamento della prima rata, ma con il pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute.

Vengono forniti chiarimenti anche in merito alla sussistenza di precedenti dilazioni di pagamento e all'eventualità di carichi oggetto di giudizio.
In particolare, viene precisato che l'impegno del debitore a rinunciare ai giudizi relativi ai carichi che intende definire non corrisponde alla rinuncia al ricorso di cui all'art. 44 del d.lgs. n.546 del 1997; mentre, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere soltanto qualora il carico definito efficacemente, con l'integrale pagamento di quanto dovuto, riguardi l'intera pretesa creditoria.
Il contribuente che abbia presentato domanda di adesione potrà invece chiedere rinvio della trattazione della controversia, a cui "l'Ufficio di norma non è opportuno che si opponga".

Di seguito il testo della Circolare:

Circolare n.2/E pubblicata in data 8 marzo 2017

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