"L'art. 32, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 prevede una presunzione legale imponendo di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che questi ultimi sono stati registrati in contabilità e che i primi sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili"

E' il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. tributaria, con sentenza n.16893/2014, depositata in data 24 luglio.

Nel caso di specie, il contribuente, esercente attività di gelateria artigiana in contabilità semplificata, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia contestava, a seguito dell'accertamento di prelevamenti e versamenti bancari non giustificati, l'omessa regolarizzazione e registrazione di operazioni imponibili.
La CTP accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l'ammontare del reddito d'impresa.
La CTR Liguria respingeva l'appello proposto dall'Ufficio sulla base dei seguenti argomenti: non è condivisibile assumere a base dell'accertamento tutte le movimentazioni in entrata ed in uscita dei conti bancari in modo acritico e senza esaminare la loro natura; nel caso di specie si tratta di impresa artigiana in contabilità semplificata che, come tale, non aveva alcun obbligo di registrare in contabilità tutti i movimenti finanziari, tenendo separati quelli relativi all'impresa e quelli ad essa estranei; non risulta essere stato escluso alcun prelevamento effettuato per ragioni personali né risulta il confronto fra versamenti ed incassi; è difficile per chiunque la ricostruzione delle proprie movimentazioni bancarie a distanza di anni; i primi giudici sono pervenuti alla determinazione di un redito d'impresa più aderente alla attività economica esercitata, ma con una motivazione carente che può trovare giustificazione solo nel fatto che risulta di entità superiore a quella calcolata ed indicata dal contribuente; in assenza di appello incidentale non può che confermarsi l'entità stabilità in primo grado"

Ricorreva in Cassazione l'Agenzia delle Entrate lamentando, tra l'altro, violazione e falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n.600/ter ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata avrebbe violato la presunzione legale di cui alla suddetta disposizione, secondo cui tutti i movimenti contabili, non solo i versamenti ma anche i prelevamenti, sono espressione di operazioni imponibili, a meno che il contribuente non dimostri il contrario determinando l'inversione dell'onere della prova.

La Corte ha ritenuto fondato il motivo d'impugnazione proposto, affermando il principio di diritto sopra riportato, sulla scia delle precedenti decisioni n.ri 13035 del 24 luglio 2012 e 25502 del 30 novembre 2011, e cassando la sentenza impugnata.
L'obiettiva difficoltà del contribuente nel ricostruire le proprie movimentazioni bancarie, pertanto, non giustifica l'inversione della regola probatoria prevista dall'art.32 d.p.r. n.600/73

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