Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, nel deposito del 24 novembre, hanno emesso due importanti sentenze sulla problematica del rifiuto di sottoporsi al c.d. alcol-test.

Nella sentenza n.46624/15, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte era la seguente: "Se, nel caso di rifiuto di sottoporsi all'esame alcolemico previsto dall'art. 186, comma 7, del codice della strada, il rinvio operato dalla norma all'art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave delle fattispecie di guida in stato di ebrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato."

La Corte, in risposta al quesito, ha formulato il seguente principio di diritto:
"Il rinvio alle "stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione", contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 cod. strada, dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole "modalità e procedure" contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente, la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato."


Nella sentenza n.46625/15, la questione della quale sono state investite le Sezioni Unite era invece la seguente la seguente: "Se la circostanza aggravante prevista dall'art.186, comma 2-bis, cod. strada in riferimento al reato di guida in stato di ebrezza, sia applicabile anche al rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebrezza di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada".

La Corte risponde negativamente, formulando il seguente principio di diritto:
"La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale non è configurabile rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebrezza, stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebrezza".

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