Con sentenza n.23397 del 2016 pubblicata il 17 novembre, le Sezioni Unite della Suprema Corte ribadiscono il principio della inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. alla cartella di pagamento non opposta.
La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, pertanto, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.

Nello specifico, la questione sottoposta all'esame della Suprema Corte era la seguente: "l'interpretazione da dare all'art. 2953 cod. civ. con riguardo specifico all'operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè della sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via".

L'ordinanza di rimessione della Sesta Sezione evidenziava l'esistenza di due contrastanti orientamenti.

Secondo il primo e maggioritario orientamento, "in base all'art. 2953 cod. civ. si può verificare la conversione della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, oppure di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia di giudicato formale e sostanziale (vedi, per tutte: Cass. 24 marzo 2006, n.6628; Cass. 27 gennaio 2014, n.1650; Cass. 29 febbraio 2016, n.3987), o anche di decreto o di sentenza penale di condanna divenuti definitivi (ove si tratti di fattispecie anche penalmente rilevanti)."

Per tale indirizzo, pertanto, l'atto con cui inizia il procedimento di riscossione forzata, sia che si riferisca al pagamento di tributi oppure di contributi previdenziali, o a sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie o amministrative, pu avendo natura di atto amministrativo con le caratteristiche del titolo esecutivo, tuttavia è privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perchè è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.

L'opposto e minoritario indirizzo viene individuato esclusivamente nella sentenza della Cassazione n.5060 del 15 marzo 2016, indicata dalla Corte come "l'unica pronuncia in cui certamente ed efficacemente è stata affermata in modo vincolante l'applicabilità dell'art. 2953 cod. civ. alla cartella di pagamento divenuta definitiva perchè non opposta nel termine perentorio."

Conclude pertanto la Corte, superando il "secondo orientamento", che "la disarmonia che si è creata nell'ambito della giurisprudenza poggia su un equivoco derivante dalla erronea determinazione del contenuto della sentenza n.17051 del 2004 cit., trascinatasi per inerzia nel tempo, senza alcun particolare approfondimento e che ha prodotto effetti giuridici validi in un solo caso (sentenza n.5060 del 2016)".

La correttezza dell'orientamento tradizionale è invece confermata, oltre che dalla precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite del 10 dicembre 2009, n.25790, anche dai "molteplici ulteriori elementi" indicati in sentenza.

La Corte, pertanto, nel confermare la tesi tradizionale, formula i seguenti principi di diritto:

1) "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per porporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n.335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1 gennaio 2011, ha sostituito al cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge n.122 del 2010)";

2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo."


Avv. Gennaro Esposito

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