"La parte civile non è legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che abbia annullato o revocato, in sede di riesame, ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen., l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile."

E' il principio affermato dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n.47999/14, depositata in data 20 novembre..

La Corte risolve così il contrasto giurisprudenziale sollevato dalla seconda sezione penale con ordinanza del 29 aprile 2014.
Si rilevava, in particolare, nell'ordinanza di rimessione che l'orientamento che ritiene insussistente la legittimazione della parte civile a ricorrere in cassazione contro il provvedimento di revoca del sequestro conservativo richiesto dalla parte civile ed assentito dall'ordinanza di base "si fonda sul disposto dell'art. 325, comma 1 c.p.c., che non annovera la parte civile tra i soggetti legittimati, mentre il comma 2 di detto articolo preclude alla detta parte la legittimazione al ricorso diretto in cassazione consentito solo contro i decreti e non contro le ordinanze, come è il provvedimento impositivo del sequestro conservativo."

L'orientamento di segno opposto si basava invece "sulla considerazione che, nonostante l'art. 325, comma 1, non indichi espressamente la parte civile tra i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione contro i provvedimenti in materia di sequestro conservativo, deve però ritenersi che tale norma vada interpretata nel contesto complessivo del sistema delle impugnazioni in materia di misure cautelari reali; più in particolare, vada posta in relazione con gli artt. 325, comma 2, e 318 cod. proc. pen. i quali, riconoscendo la legittimazione a proporre la richiesta di riesame o il ricorso diretto per cassazione a chiunque vi abbia interesse, ricomprende fra tali soggetti anche la parte civile che, conseguentemente, deve ritenersi legittimata a proporre impugnazione anche a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen."

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