Con la recente sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 40187/14, depositata in data 29 settembre, i Giudici di legittimità ritornano sul tema dei poteri del Giudice nella valutazione della richiesta di rinvio dell'udienza presentata dall'avvocato per l'adesione allo sciopero.

La questione di diritto su cui è intervenuta la Corte consiste, nello specifico, nello stabilire se il giudice, nel valutare la richiesta di rinvio per adesione del difensore all'astensione, sia tenuto o meno all'osservanza del Codice di autoregolamentazione dell'Avvocatura circa la disciplina delle modalità di astensione collettiva.

La Suprema Corte, nel ritenere il Codice di autoregolamentazione una fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi vincolanti erga omnes, afferma che anche il giudice vi è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

La Corte enuncia, pertanto, nella sentenza 40187, i seguenti principi di diritto:

"Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziale, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.3 del 4 gennaio 2008 (così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 luglio 2002), costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost."

"Il bilanciamento tra il diritto costituzionale dell'avvocato che aderisce all'astensione dall'attività giudiziaria e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato, conformemente alle indicazioni della sentenza costituzionale n.171 del 1996, in via generale dal legislatore primario con la legge n.146 del 1990 (come modificata e integrata dalla legge n.83 del 2000) e dalle suddette fonti secondarie alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione."

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.