Pubblichiamo il parere del marzo 215 con cui il Ministero della Giustizia ha chiarito alcuni punti in tema di versamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e nelle procedure esecutive

Oggetto: 1) contributo unificato nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione 2) D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014 - modifica dell'articolo 518 c.p.c.

Pervengono numerosi quesìti da parte degli uffici giudiziari ricollegabili a due distinte problematiche e, precisamente:
1) individuazione del contributo unificato da versare nella c.d. fase incidentale celebrata dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi, ex art. 617, comma 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.;
2) individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell'articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L. n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.
Al fine dì uniformare il comportamento degli uffici e di superare le difficoltà interpretative determinate dalle modifiche normative che hanno riguardato le procedure esecutive, si rappresenta quanto segue.

1) Contributo unificato nei giudizi di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo.
Questa direzione Generale, con circolare n. 3 del 13 maggio 2002, in vista dell'entrata in vigore del Testo Unico sulle spese di giustizia, D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, ha fornito a tutti gli uffici giudiziari alcuni chiarimenti in materia di contributo unificato.
In particolare, il secondo paragrafo della circolare citata si sofferma sul contributo unificato da versare nei giudizi dì opposizioni alle procedure esecutive prevedendo che "l'opposizione all'esecuzione (articolo 615 c.p.c.) e l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c,p.c.), quali azioni che introducono normali ed ordinati processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda".
Diversamente, l'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) soggiace al contributo unificato fisso previsto dall'articolo 13, comma 2, ultima parte, del D.P.R. n. 115/2002, per espressa disposizione normativa.
Alcuni uffici giudiziari ritengono che il giudizio di opposizione all'esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi e quello di opposizione di terzo, proposti ad esecuzione già iniziata, dinanzi al giudice dell'esecuzione, ex artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., diano luogo ad una fase incidentale, da assoggettare ad autonomo contributo unificato.
Tale ricostruzione non è condivisa da questa Direzione Generale e, oltre a non trovare preciso riscontro nelle norme del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, non è stata ritenuta corretta dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero.
Secondo l'impianto del Testo Unico sulle Spese di Giustizia, infatti, vi è un contributo unificato da versare per la procedura esecutiva, il cui importo, differenziato per tipo di esecuzione, è determinato dall'articolo 13, comma 2, del D.P.R, n. 115/2002, e vi è un contributo unificato, commisurato al valore della domanda, da pagare per l'opposizione all'esecuzione (art 615 c.p.c) e per l'opposizione di terzo all'esecuzione (art. 619 c.p.c.), che, in quanto procedimenti di cognizione ordinaria, ricadono sotto la previsione deirartìcolo 13, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Il procedimento di cui all'articolo 615, comma 2, c.p.c., così come quelli previsti dagli articoli 617, comma 2, e 619 del c.p.c., si innesta nell'ambito del processo esecutivo pendente, per il quale, sostiene l'Ufficio Legislativo, è già dovuto il pagamento del contributo unificato.
Inoltre, ribadisce l'Ufficio Legislativo, "le disposizioni contenute nel Testo Unico sulle Spese di Giustizia, hanno natura tributaria e, come tali, non sono suscettìbili di interpretazione analogica, il che rende irrilevanti gli eventuali effetti cautelari prodotti dal provvedimento di sospensione dell'esecuzione, che costituisce l'oggetto immediato del ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. ".

Il procedimento c.d. incidentale, che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione non è ricompreso nell'elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese dì Giustizia.
Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nell'artìcolo 185 disp. att. c.p.c, al procedimento camerale di cui all'articolo 737 c.p.c., ha il compito di individuare le norme da applicare all'udienza di comparizione che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione e le attività istruttorie da compiere in tale fase, senza operare alcuna qualificazione del procedimento in parola quale autonomo procedimento camerale.
Sulla base delle considerazioni svolte e del parere reso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero, si ritiene che non debba essere percepito alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell'esecuzione, relativa alla proposizione del giudizio di opposizione.

2) Individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive in base alla nuova formulazione dell'articolo 518, comma 6, c.p.c, così come modificato dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del D.L, n. 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014.
Come noto, l'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n, 132 del 12 settembre 2014, convertito con modificazioni in legge n. 162 del 10 novembre 2014, ed intitolato "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", ha modificato, tra gli altri, il comma 6 dell'articolo 518 del c.p.c.
Tale modifica ha previsto che il creditore procedente deve depositare, presso la cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo accompagnata dalle copie conformi del processo verbale di pignoramento, del tìtolo esecutivo e del precetto, ricevuti dall'ufficiale giudiziario che ha compiuto le operazioni di pignoramento.
Gli uffici giudiziari chiedono se tale modifica comporti, come conseguenza, che il creditore procedente sia tenuto a versare il contributo unificato, previsto dal Testo Unico sulle Spese di Giustizia per le procedure esecutive, nel momento in cui esegue il deposito della nota di iscrizione a ruolo e non più all'atto del deposito dell'istanza di assegnazione o vendita dei beni pignorati.

A tale proposito, questa Direzione Generale osserva che, il D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, Testo Unico sulle Spese di Giustizia, ha introdotto l'obbligo del versamento del contributo unificato stabilendo sia gli importi dovuti, sia il soggetto tenuto ad effettuare il relativo pagamento.
In particolare, l'articolo 9, comma 1, del citato Testo Unico, prevede che è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni disciplinate all'articolo 10 del medesimo testo unico.
L'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002, individua poi la parte che è tenuta a compiere tale pagamento stabilendo che essa coincida con chi si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, "nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati".
Tale comma non è stato modificato dal D.L. n. 132/2014, sopra richiamato, che ha unicamente aggiunto il comma 1-bis con il quale si prevede il versamento del contributo unificato per la presentazione dell'istanza proposta ex art. 492-bis c.p.c..
Inoltre si evidenzia che, nella prassi, vi sono ipotesi di perdita di efficacia del pignoramento, sia per mancata presentazione, da parte del creditore pignorante, dell'istanza di assegnazione e vendita, nei termini previsti dall'articolo 497 c.p.c., sia, come nel caso dell'art. 557, comma 3, c.p.c., modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera e), del D.L. n. 132/2014, per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, delle copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore,
E' da ritenere che, proprio in considerazione di tali eventualità, il Testo Unico sulle Spese di Giustizia abbia subordinato il versamento del contributo unificato al deposito dell'istanza di assegnazione e vendita.

Di conseguenza, tenuto conto di quanto rappresentato, questa Direzione Generale ritiene che, nelle procedure esecutive, il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell'istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall'articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002.
Si evidenzia, infine, che nelle ipotesi in cui il creditore procedente effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell'istanza di assegnazione e vendita, dovrà provvedere anche al pagamento del contributo unificato.

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