Il nuovo Ravvedimento operoso

L’istituto del Ravvedimento operoso (introdotto con l’art 13. D.Lgs 18/12/1997 n. 472) offre la possibilità a chi ha violato un’obbligazione tributaria di adempiere, in ritardo, regolarizzando la propria posizione debitoria attraverso il pagamento della somma non versata, delle rispettive sanzioni ridotte ed interessi.
La legge di stabilità 2015 ha introdotte rilevanti novità in tema di Ravvedimento Operoso:

Dal 1° gennaio 2015, infatti:
- sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche dopo lo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione dell’esercizio nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- con esclusivo riferimento ai tributi amministrati dalle Entrate, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso anche se sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.

Come già accadeva in passato, non si potrà ravvedere soltanto nel caso in cui sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento, compresi gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione in via informatica o controllo formale.

Citazione particolare merita la riduzione delle sanzioni introdotta dal D.L. 98/2011 ed il relativo “ravvedimento sprint”.
Dal 6 luglio 2011 è stata prevista una sanzione piena pari al 2% per ciascun giorno di ritardo nel caso in cui il versamento, sia pur tardivo, venga effettuato nei 15 giorni successivi.
La riduzione richiamata non è, pertanto, una particolare forma di ravvedimento bensì una vera e propria riduzione della sanzione applicabile che opera indipendentemente dal fatto di aver innescato il ravvedimento.
In caso di innesco del conseguente “ravvedimento sprint” (vedi tabella sottostante) si potrà beneficiare di una ulteriore riduzione pari ad 1/15 per ogni giorno di ritardo (e quindi pari allo 0,2%).
Le riduzione delle sanzioni sono qui schematicamente esposte:

PER TUTTI I TRIBUTI

SPRINT:

- riduzione della sanzione a 1/10 (e quindi sanzione base del 3%) con ulteriore riduzione a 1/15 per giorno di ritardo;
- ritardi non superiori a 14 giorni dalla commissione della violazione.

BREVE:
- riduzione della sanzione a 1/10;
- ritardi fino a 30 giorni dalla commissione della violazione.

INTERMEDIO:
- riduzione della sanzione a 1/9;
- ritardi entro i 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione o dalla commissione della violazione.

LUNGO:
- riduzione della sanzione a 1/8;
- violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui la violazione è stata commessa, o entro un anno dall’omissione in assenza di dichiarazione.

SOLO PER I TRIBUTI AMMINISTRATI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ULTRANNUALE:

- con riduzione della sanzione a 1/7;
- violazione sanata entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa o entro 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione.

LUNGHISSIMO:
- con riduzione della sanzione a 1/6;
- violazione è sanata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa oltre 2 anni dalla violazione in assenza di dichiarazione.

POST PVC:
- con riduzione della sanzione a 1/5;
- dopo l’avvenuta notifica di un PVC.

CASO PRATICO
In caso di omesso versamento del saldo IMU 2014 (scadenza del versamento al 16 dicembre 2014), il contribuente, come può sanare la violazione anche alla luce delle nuove regole sul ravvedimento?

In caso di omesso versamento del saldo IMU 2014, trattandosi di tributo comunale, il contribuente ha a disposizione soltanto le seguenti opzioni per sanare la propria posizione:
a) entro il 31 dicembre 2014, con l’applicazione della sanzione ridotta pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
b) entro il 15 gennaio 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/10 del 30%, ovvero il 3%;
c) entro il 16 marzo 2015, con l’applicazione della sanzione ridotta ad 1/9 del 30%, ovvero il 3,33%;
d) entro il 16 dicembre 2015, con l’applicazione di una sanzione pari ad 1/8 del 30%, quindi 3,75%.

Infine, si ricorda che in sede di ravvedimento operoso, oltre al versamento dell'imposta e delle sanzioni, vanno assolti anche gli interessi che maturano giorno per giorno e si applicano all'importo dovuto a titolo di imposta, escluse le sanzioni. Il tasso di interesse legale applicabile va calcolato sulla base dei tassi in vigore nei singoli periodi, quindi l'1% annuo, per il periodo 16-31 dicembre 2014, e lo 0,5% annuo dal 2015 (come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia dell'11 dicembre 2014).

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