E' nulla la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di somme dovute per un debito tributario, nella parte relativa agli interessi dovuti se manca l'indicazione dei criteri di calcolo di calcolo degli stessi.

E' quanto ribadito dalla Sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n.10481, pubblicata in data 3.05.2018.


LA QUESTIONE GIURIDICA
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo delle somme dovute ai fini IRPEF per l'anno 1996 così come risultanti da un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza irrevocabile. In appello, la CTR annullava la predetta cartella limitatamente all'importo degli interessi dovuti, mancando l'indicazione dei criteri di calcolo.
L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in Cassazione sostenendo avevano errato i giudici di appello nel ritenere necessaria l'esplicitazione nella cartella di pagamento, peraltro redatta secondo l'approvato modello ministeriale, dei criteri di calcolo degli interessi, essendo gli stessi rigidamente predeterminati per legge;

LA DECISIONE DELLA CORTE

La Corte, nel rigettare il ricorso dell'Agenzia - con motivazione semplificata - ribadisce il consolidato principio, espresso già dalle sentenze n.8561 del 2009 e 15554 del 2017, secondo cui:
"in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario dev'essere motivata (...) dal momento che il contribuente dev'essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi".

Avv. Gennaro Esposito
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