>Illegittimità avviso di accertamento di riclassamento per difetto di motivazione

In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi dell’art 1, comma 335, della L 311/2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, il provvedimento di riclassamento deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi che in concreto hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto nella condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione.

E’ questa la decisione a cui sono pervenuti i Giudici della Corte di Cassazione con la sentenza n 7620/2022 del 09/03/2022 che, rigettando il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, hanno ritenuto illegittimo l’atto di riclassamento emesso dall’ufficio per difetto di motivazione, non essendo sufficiente il mero richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento, né il generico riferimento alla microzona ed alle sue caratteristiche come indistintamente individuate, perché, "se è vero che l’attribuzione di una determinata classe è correlata alla qualità urbana del contesto in cui l’immobile è inserito (infrastrutture, servizi ecc) ed alla qualità dell’ambiente (pregio o degrado dei caratteri paesaggistici e naturalistici) della zona di mercato immobiliare in cui l’unità stessa è situata, tali caratteristiche generali vanno sempre individuate in concreto, in riferimento alla specifica porzione di territorio in cui si inserisce la revisione, individuando gli effettivi interventi urbanistici e le attività realmente incidenti sula migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona. "

Oltre al fattore posizionale, ai fini valutativi, rileva anche il fattore edilizio, per cui non è possibile prescindere dalle caratteristiche edilizie specifiche della singola unità e del fabbricato che la comprende, non essendo sostenibile che tutti gli immobili di una stessa zona abbiano necessariamente la medesima classe.

Altro passo importante della predetta pronuncia è l’aver i Giudici del Supremo Consesso negato all’Amministrazione Finanziaria, la possibilità di “integrare” la motivazione dell’atto nel corso dell’instaurato giudizio di impugnazione, per l’intervenuta violazione del diritto di difesa. Ed invero, la circostanza che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese non vale a rendere sufficiente la motivazione dell’atto, atteso che il mero richiamo ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta, non soddisfa l’obbligo motivazionale nei termini sopra precisati.

Danisa Duri

Avvocato del foro di Gela, esperta in diritto tributario e societario. Collabora dal 2020 con la rivista DirittoItaliano.com. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.