Un recentissimo arresto della CTR della Sicilia sezione staccata di Catania, nel confermare la pronuncia di prime cure, ha censurato la carente motivazione di un avviso di liquidazione in quanto emesso "senza distinguere e specificare il quantum dovuto per la sorte capitale (imposta di registro), quello dovuto per le sanzioni e quello per interessi".

Aldilà del singolo caso in esame, assume particolare pregio la chiarezza con i Giudici d'appello hanno sostenuto il principio per cui "Il pregiudizio della lesione del diritto alla difesa accampato dalla società, non integrabile in sede contenziosa con successiva attività chiarificatrice, permane ove si consideri che, non risultando gli elementi di cui sopra, non ha potuto controllare voce per voce l'entità e la correttezza delle somme dovute, e questo soprattutto in ordine alla richiesta degli interessi, di cui non è stata indicata né la decorrenza nè il tasso applicato".

Difatti l’Ufficio solo nelle proprie controdeduzioni aveva dedotto che l’imposta proporzionale è stata applicata solo agli interessi moratori, "ledendo il pronto ed efficace esercizio del diritto di difesa della ricorrente" sebbene ne avesse confutato la legittimità anche il merito eccependo la violazione principio di alternatività tra IVA ed Imposta di registro.

IL TESTO DELLA SENTENZA

Fabio Conticello

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