>Imposta registro: nullo l'atto di liquidazione senza la sentenza

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a una sentenza civile è illegittimo in caso di mancata allegazione della sentenza.

Difatti, la sola indicazione del numero della sentenza non soddisfa il requisito della motivazione valida dell'atto, costringendo il destinatario ad una attività di ricerca che comprime il termine a disposizione per l'impugnazione.

E' quanto recentemente ribadito dalla CTP di Catania con sentenza depositata in data 11 aprile 2022.

Nello specifico, la CTP ha annullato l'atto per difetto di motivazione, richiamandosi al consolidato orientamento della Suprema Corte, e così motivando: "in tema di imposta di registro, l’avviso di liquidazione emesso ex art. 54, comma 5, del Dpr. 26 aprile 1986 n. 131, che indichi soltanto la data e il numero della sentenza civile oggetto della registrazione, senza allegarla, è illegittimo, per difetto di motivazione, in quanto l’obbligo di allegazione, previsto dall’art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, mira a garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive, laddove, in mancanza, egli sarebbe costretto ad una attività di ricerca, che comprimerebbe illegittimamente il termine a sua disposizione per impugnare (così: Cass., 10 agosto 2010, n. 18532; Cass., 17 giugno 2015, n. 12468; Cass., 7 dicembre 2017, n. 29402; Cass., 16 novembre 2018, n. 29491; Cass., 9 dicembre 2020, n. 28095; e Cass., 16 dicembre 2020, nn. 28800, 28801, 28802, 28803, 28804)."

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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