Il promittente acquirente che agisce in giudizio per ottenere il il doppio della caparra versata, a seguito dell'inadempimento del promittente venditore, deve fare espressa domanda per gli interessi. In mancanza, avrà diritto alla sola caparra doppia, con esclusione degli interessi legali.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.22662 depositata in data 5.11.2015, ha accolto il ricorso avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze che, invece, aveva disposto il pagamento in favore del promittente acquirente sia dell'importo della caparra pattuita e versata, ma anche dei mai richiesti interessi.
La Corte ribadisce, quindi, il seguente principio di diritto, già espresso nelle precedenti sentenze n.ri 1913/2000 e 1087/2007:
"al promittente acquirente che abbia versato caparra confirmatoria gli interessi sulla stessa possono essere attribuiti non automaticamente, ma solo su espressa domanda della parte".