>Inesistente la notifica della cartella di pagamento effettuata da indirizzo pec non ufficiale

Non c’è due senza tre. Dopo le sentenze n. 601 del 17.01.2020 e n. 2799 del 28.02.2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con la pronuncia n. 9274 del 24.11.2020 torna a ribadire l’inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento effettuata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso esaminato dalla CTP di Roma notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it ) non risultante dai registri ufficiali Reginde o Indice IPA, né riferibile all’Agente della riscossione neanche attraverso la visione del sito web dell’ Agenzia delle Entrate Riscossione.

I giudici romani a sostegno della loro decisione hanno fatto il precedente della Corte di Cassazione n. 17346/19, richiamato dal dott. Gianluca Proietti Toppi, difensore del ricorrente , secondo cui "la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

Ne consegue che l’invio di atti esattoriali proveniente da indirizzi di posta elettronica certificata non presenti nei Pubblici Registri debba considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile all’ Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto, tanquam non esset.

A tal fine , giova rammentare che attualmente gli unici indirizzi pec dell’Agenzia delle Entrate Riscossione presenti nei pubblici registri sono:
protocollo@pec.ageniariscossione.gov.it ( Registro INI-PEC ed IPA )
pct@pec.agenziariscossione.gov.it ( Registro PP. AA. )

Bruno Maviglia

Bruno Maviglia, avvocato cassazionista, presidente dell'associazione ContribuenteWeb, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario è entrato a far parte della redazione di DirittoItaliano.com nel 2015. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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