>Informatore scientifico: dipendente o agente?

Ad avviso della Corte di Cassazione, gli Informatori Medici o Scientifici, operanti per conto di cause farmaceutiche, sono da considerarsi lavoratori subordinati qualora essi si limitino a persuadere la Clientela informandola delle qualità e bontà del prodotto, ma non si occupino di promuovere vendite o concludere contratti.

La Suprema Corte di Cassazione (Ordinanza Num. 10158 Anno 2021 del 16/04/2021), partendo dall’assunto che l'attività del propagandista di medicinali, anche detto “informatore medico-scientifico”, può svolgersi sia nell'ambito del rapporto di lavoro autonomo che in quello del rapporto di lavoro subordinato, opera delle distinzioni importanti nella sentenza in commento per effetto delle modalità con cui viene svolta la prestazione.
La attività posta in essere dall’Informatore scientifico consiste – o dovrebbe consistere - nel persuadere la potenziale clientela della “opportunità dell'acquisto”, informandola del prodotto e delle sue caratteristiche, senza però promuovere, salvo che ciò sia del tutto marginale, la conclusione di alcun contratto.
Ed è proprio tale ultima attività che secondo il Supremo Collegio differenzierebbe il lavoratore subordinato dall'agente, il quale, nell'ambito di un'obbligazione non di mezzi ma di risultato, deve altresì pervenire alla promozione della conclusione dei contratti di vendita, essendo a questi direttamente connesso e commisurato il proprio compenso ovverosia le c.d. provvigioni.
Per tali motivi, quando l'ausiliare di un'impresa farmaceutica si limiti a propagandare il prodotto presso i medici, e quindi a promuovere solo indirettamente gli affari del preponente, è un propagandista scientifico ma non un agente, e quindi un lavoratore subordinato.

Differentemente egli sarà un Agente di Commercio se assume la obbligazione tipica – opposta alla prima - di promuovere la conclusione dei contratti per conto del preponente, ovverosia convincere il potenziale cliente ad effettuare l’acquisto e la ordinazione dei prodotti.
Nel contratto di agenzia – del resto - la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario, come la propaganda, la pubblicità, la predisposizione di contratti, moduli o proposte di vendita, la ricezione e la trasmissione delle richieste al preponente, etc. Tutte queste attività, tendono come detto alla conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente.
Tali attività vengono poste in essere solo dall’Agente e non certo dal Propagandista.
L'attività dell’agente, invece, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere proprio nell'attività di
convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente: la vendita.
Ciò è tanto più vero che proprio con riguardo a tale ultimo risultato l'agente percepisce il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine.
Anche la presunzione secondo cui le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale o partita iva siano da considerarsi rapporti di collaborazione autonoma o coordinata e continuativa (agenzia), cade, qualora sia fornita la prova contraria da parte del committente, che “diviene” lavoratore subordinato.

Avv. Lorenzo Mosca
(www.avvocatolorenzomosca.it – posta@avvocatolorenzomosca.it)

Lorenzo Mosca

Avvocato Patrocinante in Cassazione, si occupa nello specifico anche e soprattutto di rapporti di Agenzia, quindi tutto ciò che riguarda gli Agenti di Commercio e Rappresentanti di Commercio; dei Mediatori e dei Procacciatori d’Affari. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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