>L'estinzione della società non implica la rinuncia al credito

Per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non può ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.30075/2020 pubblicata in data 31 dicembre 2020.

Nel caso di specie, in un giudizio di azione di risarcimento danni nei confronti dell'amministratore per atti di mala gestio intentato dai soci di una S.r.l., la Corte di Appello di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione attiva dell'appellante - socia della S.r.l. poi dichiarata estinta - e cessata la materia del contendere, in ragione della cancellazione in corso di causa della società dal registro delle imprese.

Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione lamentando l'errata decisione della Corte d'appello per avere ritenuto presunta una volontà di rinuncia al credito, in seguito alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta nel corso del giudizio di appello senza che il bilancio finale di liquidazione menzionasse il credito controverso: non tenendo conto, tuttavia, della circostanza che tale
cancellazione avvenne d'ufficio, ai sensi dell'art. 2490, ultimo comma, c.c., in ragione dell'omesso deposito per tre anni consecutivi del bilancio d'esercizio, e che comunque la socia conservava l'azione ex art. 2476 c.c.

La Corte ha accolto il motivo, cassando la sentenza impugnata, e affermando il principio secondo cui:
"Per la fattispecie della cancellazione volontaria dal registro delle imprese, ferma l'estinzione a norma dell'art. 2495 c.c., il credito controverso, esistente al momento della cancellazione, non può ritenersi automaticamente rinunciato, dal momento che la regola è la successione in favore dei soci dei residui attivi, mentre la non sopravvivenza delle "mere pretese" è l'eccezione: onde l'esistenza della rinuncia, da ricondurre alla remissione del debito di cui all'art. 1236 c.c., va allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere in tutti i presupposti della fattispecie, ossia la volontà remissoria, la manifestazione inequivoca di tale volontà e la destinazione della dichiarazione allo specifico creditore".


Avv. Gennaro Esposito
avv.gennaroesposito@gmail.com

Gennaro Esposito

Gennaro Esposito, avvocato, è editor per DirittoItaliano.com dal 2015. Si occupa di diritto commerciale, contenzioso societario, locazioni. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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