>L'ipoteca non ha effetto interruttivo permanente della prescrizione

COMMENTO A SENTENZA N. 51/2022 TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE LAVORO.

PRINCIPI: accertamento negativo del credito contributivo e non mera impugnazione estratto di ruolo; applicazione del termine quinquennale post notifica cartella, non trovando applicazione l'art. 2953 c.c. in quanto la mancata opposizione della cartella non è assimilabile al giudicato; notifica inesistente dell'atto amministrativo se compiuta al vecchio indirizzo del destinatario e inidonea a spiegare efficacia interruttiva; mancanza di un effetto "permanente" dell'iscrizione ipotecaria, effetto da ricollegare esclusivamente all'atto con cui si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, e con l'iscrizione ipotecaria non è iniziato alcun procedimento esecutivo.

La sentenza di seguito riportata, pronunciata dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha ad oggetto una cartella portante un ruolo per debiti previdenziali di cui la ricorrente contestava l'intervenuta prescrizione a seguito della notifica della stessa cartella per decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla Legge n. 335/1995.
A sostegno delle proprie ragioni, dopo aver richiamato l´art. 24, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 secondo cui "i contributi e i premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni e alle somma aggiuntive"; e il successivo comma 5 della stessa disposizione il quale prevede che "contro l´iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento", precisava che in base all'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 46/1999 "le opposizioni all´esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie".

L'azione veniva, pertanto, incardinata quale opposizione all’esecuzione secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618-bis c.p.c. e 29 D.Lgs n. 46/1999, al fine di contestare il diritto a procedere all’esecuzione per intervenuta per prescrizione della stessa pretesa.
Nel proprio motivo di opposizione, la ricorrente evidenziava che proprio in materia previdenziale le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo a dirimere l'annoso contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito sul termine prescrizionale da applicare a seguito di mancata impugnazione della cartella esattoriale, hanno definitivamente chiarito che alla cartella non opposta continua ad applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla Legge n. 335/1995 in materia previdenziale (Cass. Civ., sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397).
In particolare, ricordava la difesa della ricorrente, le Sezioni Unite della Cassazione hanno concluso con l'affermazione dei seguenti principi di diritto: '1) "la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)"; 2) "è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo" (Cass. Civ., sez. Unite, 17 novembre 2016, n. 23397 cit.).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno confermato l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui si può verificare la predetta ''conversione'' della prescrizione da breve a decennale soltanto per effetto di sentenza passata in giudicato, non essendo più, il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione, l'atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo
La cartella di pagamento, invece, è atto amministrativo privo di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato perché è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A.
Di conseguenza, l'inutile decorso del termine perentorio per proporre l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.

Si costituivano l'Inps e l'Agente della Riscossione eccependo la tardività dell'opposizione, richiamando, a torto, il summenzionato comma quinto dell’art. 24 del D. L.vo n. 46/99 secondo cui contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale e l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
In particolare, il Concessionario affermava che alcuna prescrizione risultava compiuta in ragione del mancato decorso del termine decennale di cui all'art. 2953 c.c. interrotto da diversi atti quali un sollecito di pagamento e una comunicazione di iscrizione ipotecaria che ha durata ventennale anni 20.
A tale proposito, l'Agenzia osservava come ''l’iscrizione ipotecaria, proprio perché inserita in pubblici registri sia immediatamente conoscibile a chiunque, anche al debitore, e non renda necessari altri atti interruttivi per la durata della stessa, salva la rinnovazione''.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha ritenuto l‘opposizione ammissibile e meritevole di accoglimento in quanto qualificabile come “accertamento negativo” del credito contributivo e non come mera impugnazione dell’estratto di ruolo; ragione per la quel doveva ritenersi essere respinta anche l’eccezione di tardività.
Dalla data di notificazione della cartella tuttavia non sono intervenuti validi atti interruttivi della prescrizione, non potendo spiegare efficacia in tal senso quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate, infatti, non sono idonei all’evento interruttivo.
Dall'esame della documentazione prodotta dal Concessionario è risultato – come contestato e provato dalla parte ricorrente mediante la produzione dello storico delle vicende domiciliari rilasciato dal Comune di Cagliari - che il messo notificatore ha provveduto alla notifica del sollecito al vecchio indirizzo del destinatario, tant'è che la raccomandata ex art. 140 c.p.c. è risultata inesitata con la dicitura “sconosciuto AL MITTENTE”.
Con la conseguente mancata conoscenza dell'atto da parte del destinatario e la mancata interruzione del termine prescrizionale.
Anche la busta della raccomandata contenente la comunicazione di iscrizione d’ipoteca, poichè è stata restituita al mittente, inesitata, con la dicitura “sconosciuto” in quanto inviata sempre al precedente indirizzo, non ha prodotto alcun effetto interruttivo.
A tale proposito, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari ha evidenziato che (come testualmente si legge) ''è altresì escluso anche che l’iscrizione abbia avuto un effetto interruttivo “permanente” per la sua durata come preteso dalla resistente Agenzia delle Entrate e Riscossione. Tale effetto, infatti, è da ricollegare alla notificazione dell’atto con cui s’inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo e con l’iscrizione ipotecaria di cui al caso di specie non è sicuramente iniziato alcun procedimento esecutivo e, peraltro, come visto, l’iscrizione non è stata neppure notificata. (Vd Cass. 18305/2020: “ai sensi del combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma, e 2943, comma primo, cod. civ., l’effetto tanto interruttivo quanto sospensivo della prescrizione è da ricollegare alla notificazione dell’atto con il quale « si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo»; Il Giudicante ha sottolineato che ''l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, nr. 602 non è atto con cui ha inizio ( «si inizia») il giudizio esecutivo … in coerenza con tali premesse, deve escludersi l’efficacia interruttiva permanente all’iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. nr. 692 del 1973; alla medesima iscrizione può riconoscersi, piuttosto, l’idoneità a produrre effetti interruttivi istantanei qualora presenti i connotati dell’atto di costituzione in mora, a norma dell’art. 2943, comma 4, cod.civ., e cioè se integri una manifestazione scritta di esercizio e di tutela del diritto da parte del creditore, comunicata personalmente al debitore”)''.

Pertanto, il Tribunale di Cagliari – nel riconoscere l'applicabilità del termine quinquiennale, alla luce dei chiarimenti delle Sezioni Unite – ha rilevato come, nel caso di specie, non essendo intervenuto alcun valido atto interruttivo a seguito della notifica della cartella, siano decorsi oltre 15 anni e tale termine prescrizionale sia stato ''abbondantemente superato'' (come testualmente si legge).
La domanda della ricorrente è stata accolta e il credito previdenziale portato dalla cartella oggetto di opposizione è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'Inps sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore dell’Avvocato della ricorrente che ne ha fatto richiesta.

TESTO DELLA SENTENZA

Luisella Mameli

E' possibile contattarlo all'indirizzo email

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.