Pubblichiamo la delibera dell'unione Nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi in merito al rigetto dei ricorsi in Cassazione "perché troppo prolissi"


DELIBERA N. 1/2014

L'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati tributaristi
PRESO ATTO
- delle recenti notizie apparse sulla stampa quotidiana secondo cui "la Cassazione (ha) boccia(to) un ricorso “perchè troppo prolisso" (Cfr., tra gli altri, La Repubblica e Il Giornale dell'11 agosto 2014) dichiarandolo inammissibile in quanto ritenuto eccessivamente lungo;
- della ravvisata esigenza da parte della Corte di Cassazione di contenimento della lunghezza degli atti difensivi nel giudizio di cassazione in venti pagine, in osservanza dei criteri di chiarezza e sinteticità;
- della dubbia compatibilità tra il suddetto limite nell'estensione del ricorso per cassazione con il principio di autosufficienza che impone la trascrizione dei brani rilevanti della sentenza impugnata nonchè di stralci degli atti e documenti sui quali si basa il ricorso stesso, erodendo dalla misura (già esigua) delle venti pagine lo spazio disponibile per l'esposizione dei motivi, con la conseguenza che l'adempimento di obblighi formali va a scapito della sostanza del ricorso;
- del susseguirsi di numerose pronunce di inammissibilità, per violazione dell'uno o l'altro principio di sinteticità o di autosufficienza, con cui si concludono molti dei giudizi di legittimità senza il dovuto esame e le attese risposte alle delicate questioni sollevate;
- dell'assenza di una norma processuale che imponga al ricorrente per cassazione di adeguare la stesura del ricorso ai ridetti principi di sinteticità e autosufficienza, con l'ulteriore conseguenza che il ricorrente per cassazione non è messo in condizione di adeguarsi a criteri certi su vincoli di natura esclusivamente formali che, a dispetto della loro natura, impediscono di ottenere un giudizio sulle vicende sottoposte ai supremi giudici e sulle questioni sollevate innanzi a loro;

CONSIDERATO
- che il giudizio per cassazione, quale fase conclusiva dell'iter procedimentale di tutti i processi, rappresenta il momento più importante e delicato dell'intero sistema processuale italiano, tanto più nel processo tributario connotato da un sostanziale squilibrio delle posizioni processuali a favore dell'Erario che gode di un ampissimo ventaglio di presunzioni a sostegno delle proprie pretese;
- che il giudizio di legittimità deve:
1) investire la sostanza delle questioni di diritto dedotte in contestazione prescindendo dalla mera forma degli atti;
2) garantire la tutela dei diritti sanciti dalla legge senza condizionamenti derivanti dallo smaltimento degli arretrati;
3) tenere conto che l'ordinamento giuridico italiano è fondato su un sistema di diritto positivo e non di common law;
- che in ordine alla dichiarazione in generale di inammissibilità:
1) la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che "le norme sull'ammissibilità degli atti introduttivi del giudizio non devono frapporre ostacoli all'esercizio del diritto di difesa se non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata" (cfr. Sent. n.98/2004) e che il giudice è tenuto a "dare alle norme processuali in genere, e a quelle del processo tributario in particolare, una lettura che consenta, nell'interesse generale, di limitare al massimo l'operatività di irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti" (cfr. Sentt. n. 189/2000 e n.520/2002);
2) la stessa Corte di cassazione era da tempo pervenuta al consolidato orientamento secondo cui la dichiarazione di inammissibilità doveva essere "una sanzione di carattere eccezionale da comminare esclusivamente nelle ipotesi tassativamente previste" (cfr. Sentt. n. 9201/1999 e n. 16092/2012) e che doveva avere un "limitato campo di operatività comprensivo di quei soli casi in cui il rigore estremo è effettivamente giustificato" (cfr. Sentt. n.21170/2005 e n. 6391/2006);
- che in ossequio al principio della certezza del diritto anche il giudizio di cassazione deve rispondere a regole precise e predeterminate per legge;
- che è in corso di definizione una revisione dell'intero sistema processuale italiano;
- che è indispensabile coordinare concretamente il principio dell'autosufficienza con quello della sinteticità;
- che appare improcrastinabile adottare, previa introduzione del principio secondo cui le cause di inammissibilità e quelle di improcedibilità del ricorso per cassazione devono essere tutte previste espressamente e regolamentate per legge, uno specifico provvedimento normativo di revisione ed elencazione tassativa delle predette cause di improcedibilità e di inammissibilità per rendere certe, a salvaguardia dei diritti di cui si richiede la tutela, le regole poste a presidio del giudizio di legittimità;
- che non si ritiene ulteriormente tollerabile il succedersi di pronunce di inammissibilità per casi non previsti per legge;

DELIBERA
- di interessare i competenti organi parlamentari e governativi perchè sia adottato con urgenza un apposito provvedimento di legge per regolamentare in maniera tassativa, compiutamente ed organicamente - se del caso introducendo anche un modello di ricorso per cassazione sulla scorta di quello adottato dalla CEDU - le cause di inammissibilità e quelle di improcedibilità con contestuale introduzione, per queste ultime, di una disciplina che consenta alle parti diligenti di rimuoverle in tempi rapidi e ragionevoli;
- di dare mandato ai propri organi istituzionali perchè la presente delibera sia portata a conoscenza dei Presidenti delle Commissioni Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro di Giustizia, del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Primo Presidente della Corte di Cassazione, del Presidente del Consiglio Direttivo della Giustizia Tributaria e degli organi di stampa.

Roma li, 4 settembre 2014
Il Segretario Generale Avv. Lucio Rossi
Il Presidente Avv. Bruno Lo Giudice

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