>La consegna dell'estratto di ruolo non prova la piena conoscenza dell'atto impositivo impugnabile

La Suprema Corte con l'articolata ed esaustiva ordinanza n. 26093 del 17.11.2020 spezza una lancia in favore del contribuente relativamente all'annosa questione dell'impugnabilità della cartella di pagamento e del ruolo conosciuti attraverso il rilascio, da parte dell'Agente della riscossione, dell'estratto di ruolo.

La Cassazione ha ribadito che, per quanto l'estratto di ruolo non sia atto autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all'amministrazione, il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta. Si tratta n quest'ultimo caso - afferma la Corte - di tutela anticipatoria giustificata dall'esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa dell' assenza o invalidità della notifica.

A tale conclusione è giunta attraverso l' excursus della copiosa giurisprudenza sul punto e la piena condivisione dei seguenti principi:

1)In tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 DLGS n. 546 del 31 dicembre 1992 n. 546, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, con facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 citato.

2)In capo al contribuente sorge, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse ad agire ex art. 100 codice procedura civile, invocando una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico.

3)La mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (e cioè la cristallizzazione) di quella pretesa, che va successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dall'art. 19.

4)L' estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale e deve contenere tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.

5)In tema di contenzioso tributario, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'amministrazione finanziaria, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in difetto non sussistendo interesse concreto e attuale ad agire (art. 100 cpc) ad instaurare una lite tributaria, che non ammette azioni di accertamento negativo del tributo. Diversamente è ammissibile l'impugnazione che investa l'estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell'estratto di ruolo sono indicati e riportati e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati. In tal caso, sussiste l'interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo, non ostandovi l'ultima parte dell'art. 19, comma 3, del DLGS n. 546/1992.

6)In tema di contenzioso tributario, solo la piena conoscenza dell'atto da parte del contribuente consente il consapevole esercizio del diritto di impugnativa, con la conseguenza che l'acquisizione da parte del contribuente di una copia dell'estratto di ruolo riportante l'indicazione di avvenuta iscrizione a ruolo di quanto poi trasfuso nella relativa cartella di pagamento, avente il valore di una mera informazione di un fatto verificatosi, non può assurgere a prova della piena conoscenza dell'atto impositivo impugnabile, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 21 del DLGS n. 546/1992 (60 giorni).

Bruno Maviglia

Bruno Maviglia, avvocato cassazionista, presidente dell'associazione ContribuenteWeb, esperto in diritto tributario e contenzioso tributario è entrato a far parte della redazione di DirittoItaliano.com nel 2015. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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