In tema di computo dei termini, il quarto comma dell'art. 155 c.p.c. stabilisce che "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Il quinto comma dello stesso articolo, introdotto dal comma 1 dell'art. 2 della L. 28 dicembre 2005 n.263, ha equiparato il sabato ad un giorno festivo, stabilendo che "La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono nella giornata del sabato".

Pertanto, nel caso in cui un termine dovesse scadere sabato 5 luglio, la scadenza sarebbe prorogata a lunedi 7.

Ma cosa accade in caso di termini con computo a ritroso?

La Corte di Cassazione, in più di un'occasione ha affermato che "l'art. 155, 4° co., c.p.c., diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine scadente in giorno festivo e l'art. 155, 5° co.,, c.p.c., volto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato (v. Cass., 7.5.2008, n.11163) opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano a ritroso, con l'assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività (v. Cass., 4.1.2011, n.182; Cass. 7.5.2008, n.11163; Cass., 12.12.2003, n.19041; Cass., 29.11.1977, n.5187.)
Ciò in quanto si produrrebbe altrimenti l'effetto contrario di una abbreviazione dell'intervallo, in pregiudizio delle esigenze garantite con la previsione del termine medesimo (v. Cass. 4.1.2011, n.182; Cass. 7.5.2008, n.111163. E già Cass., 24.4.1982, n.2540)."


Recentemente, la Corte di Cassazione, Terza sezione civile, con sentenza n.14767/14, depositata in data 30 giugno, nel condividere e ribadire l'orientamento riportato, ha sottolineato come "debba invero più correttamente affermarsi che le norme di cui all'art. 155, 4° e 5° comma, c.p.c. trovano in effetti applicazione anche relativamente al termine come nella specie a ritroso, con la particolarità che rispetto al termine a scadenza successiva la proroga in questione necessariamente opera in tal caso in modo speculare, in ragione della relativa modalità di calcolo.
A tale stregua, nei termini a ritroso lo slittamento contemplato all'art. 155, 4° e 5° co., c.p.c. va invero inteso come necessariamente riferito al giorno cronologicamente precedente non festivo rispetto al giorno festivo o al sabato in cui cada"
il giorno di scadenza.

Pertanto, nel caso di termine a ritroso con scadenza al sabato 5 luglio, la scadenza sarà anticipata al venerdì 4 luglio.

Ultime Decisioni

Segnala Giurisprudenza ›

Vai alle altre Sentenze →

 

Collabora con DirittoItaliano.com

Vuoi pubblicare i tuoi articoli su DirittoItaliano?

Condividi i tuoi articoli, entra a far parte della nostra redazione.

Copyright © 2020 DirittoItaliano.com, Tutti i diritti riservati.