Si premette che le limitazioni alla libertà personale sono consentite nei soli casi previsti dall’articolo 13 della Costituzione. Questi casi, in breve, sono i seguenti: a) per ordine dell’autorità giudiziaria in sussistenza di una delle tre esigenze cautelari previste dalla legge (in tal caso dal codice di procedura penale), vale a dire il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento delle prove e il pericolo di reiterazione del reato; b) in quei casi in cui la legge (sempre il codice di procedura penale) consente l’arresto, con l’obbligo dell’autorità giudiziaria di convalidarlo o meno entro 48 ore dalla comunicazione, pena l’inefficacia dell’arresto stesso. Altri casi sono possibili solo se previsti dalla legge (la cosiddetta “riserva di legge assoluta“).

Stante tale premessa, è fuori dubbio che la tipizzazione di eventuali nuovi casi in cui limitare la libertà personale sia coperta da “riserva di legge assoluta”. Ciò vuol dire che per limitare la libertà personale, al di fuori delle ipotesi già previste dall’art. 13 della Costituzione (e dalle leggi vigenti), occorre una legge ordinaria ovvero un atto avente forza di legge (decreto-legge o decreto legislativo) previsto dall’art. 77 della Costituzione.

In entrambi i casi, cioè sia la legge ordinaria che gli atti aventi forza di legge, sono fonti primarie del diritto che – nella scala gerarchica delle fonti – si collocano due gradini al di sotto della Costituzione, un gradino al di sotto delle leggi costituzionali (e di revisione costituzionale) e un gradino al di sopra degli atti amministrativi del governo (regolamenti, Dpcm etc).
Ciò vuol dire che i casi in cui limitare la libertà personale possono essere indicati – TASSATIVAMENTE – solo dalla legge o dagli atti aventi forza di legge. Mai da un atto del governo di fonte secondaria (regolamenti, Dpcm etc).

Fatta eccezione per la legge delega di cui al primo comma dell’art. 77 della Costituzione (alla quale segue l’adozione del decreto legislativo), né la legge ordinaria né il decreto-legge possono “delegare” al governo la tipizzazione dei casi in cui limitare la libertà personale. In nessun caso.
Il motivo è semplice: la tipizzazione dei nuovi casi in cui poter limitare la libertà personale da parte del governo avverrebbe – come di fatto è avvenuto – con atti amministrativi dell’esecutivo (fonte secondaria del diritto), come possono essere ad esempio i Dpcm o i regolamenti, in palese violazione della “riserva di legge assoluta” prevista dalla Costituzione.

Avv. Giuseppe PALMA
del foro di Brindisi


§§§
APPENDICE:
Scala gerarchica delle fonti del diritto:
1. Costituzione;
2. Leggi costituzionali e di revisione costituzionale;
3. Legge ordinaria e atti aventi forza di legge (decreto-legge e decreto legislativo) – fonti primarie del diritto;
4. Atti amministrativi del governo (Regolamenti, DPCM etc) – fonti secondarie del diritto.

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