Le sentenze pubblicate nel sito durante il mese di dicembre.

Commissioni Tributarie


Commissione Tributaria Provinciale Teramo - Sez. 1 -Sentenza 388 del 29.11.2017
"La mancanza di conformità tra la copia analogica del provvedimento e l'originale informatico di cui esso rappresentava una riproduzione non permette di verificare la conformità dell'atto cartaceo con quello digitale, con conseguente nullità dell'atto notificato"


CORTE DI CASSAZIONE

Civile



Corte di Cassazione - Sez. Quinta -Sentenza 28576 del 29.11.2017
La definitività data dall'omessa impugnazione non può determinare un mutamento del regime di prescrizione del credito iscritto a ruolo, non essendovi un accertamento giurisdizionale che conduce all'applicazione dell' actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c., che decorre dal momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 28989 del 04.12.2017
"In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine - che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall'art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R, come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità."


Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 28991 del 04.12.2017
E' inapplicabile alla cartella impugnata il termine prescrizionale da actio iudicati, laddove il relativo giudizio si era concluso con una sentenza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 28993 del 04.12.2017
"Qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, il messo notificatore, prima di procedere alla notifica ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, deve effettuare ricerche nel comune dove è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune; la notificazione ai sensi della predetta disposizione può essere, tuttavia, ritenuta valida anche nell'ipotesi in cui risulti, "a posteriori", che il trasferimento era intervenuto nell'ambito dello stesso comune, sempre che al momento della notificazione, nonostante le ricerche effettuate nell'ambito dello stesso comune dal messo notificatore (la cui sufficienza va valutata dal giudice di merito con apprezzamento sindacabile in sede di legittimità solo sotto il profilo motivazionale), permanessero ignoti il nuovo indirizzo ed il relativo comune per circostanze non addebitabili, né all'Amministrazione, ad esempio, per il decorso di un termine troppo breve tra il trasferimento e la notificazione e/o l'inottemperanza del contribuente agli oneri posti a suo carico dalla disciplina in materia di mutamenti anagrafici"

Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 29552 del 11.12.2017
"In tema di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi, l'art. 618-bis, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla I. n. 52 del 2006, nella parte in cui prevede che in caso di opposizioni proposte ad esecuzione già iniziata la competenza del giudice dell'esecuzione resta ferma solo "nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza", fa riferimento ai soli provvedimenti ordinatori e interinali (quali la sospensione dell'esecuzione), sicché, per la fase di merito, è operativa la regola dettata dal comma 1, trovando applicazione le norme sulle controversie di lavoro e previdenziali, ivi comprese quelle sulla competenza territoriale"


Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 29601 del 11.12.2017
La regola della rilevabilità di ufficio di determinate questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non sia intervenuta una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se ed in quanto esse siano riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame.


Corte di Cassazione - Sez. Sesta civile -Ordinanza 30373 del 18.12.2017
In tema di contenzioso tributario, la riassunzione della controversia interrotta avviene con la mera presentazione dell'istanza di trattazione al presidente della sezione, da effettuarsi nel termine di sei mesi dal provvedimento che dichiara l'interruzione, spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza

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