>Legittima la riabilitazione del protesto anche in presenza di precedenti riabilitazioni

La normativa introdotta dall’art. 1 comma 4 della legge n. 3 del 27.1.2012, in vigore dal 1.3.2012, con la quale è stato aggiunto nell’art. 17 cit. il comma 6 ter, in cui si dispone che: “… ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un’unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio …” non ha modificato la disciplina in senso restrittivo, ma ha, viceversa, inteso consentire all’interessato di avanzare un’unica (e non una pluralità) istanza di riabilitazione in presenza di una molteplicità di protesti nell’arco temporale dei tre anni con ciò proponendosi unicamente di semplificare l’accesso al beneficio della riabilitazione.

E’ questo il principio con il quale la Corte di Appello di Reggio Calabria ha riformato, con decreto del 22.04.2022, con decreto del 22.04.2022, un provvedimento del Tribunale di Locri che aveva fondato la propria decisione sulla circostanza che, avendo l’istante già ottenuto la riabilitazione non potevano sussistere le condizioni per l’accoglimento della nuova richiesta, avuto riguardo allo scopo perseguito dal legislatore con la disposizione di cui all’art. 17 della legge n. 108/1996.

Il giudice di prime cure fondava la propria decisione di rigetto sul fatto che lo scopo del legislatore, vale a dire quello desumibile dall’inclusione della norma in questione nella cd. legge antiusura e dal fatto che la stessa ha come presupposto il “ravvedimento” del debitore protestato, era quello di ritenere incompatibile una nuova riabilitazione con detto ravvedimento e che nella previsione normativa poteva ricadere unicamente il caso in cui il soggetto abbia emesso più assegni scoperti poi prontamente “onorati” in un arco di tempo limitato, essendo in tal caso la pluralità di protesti assimilabile nella sostanza ad un unico protesto;

Il reclamante, difeso dall’Avv. Michele Malavenda, assumeva l’erroneità della decisione avendo il Tribunale definito la richiesta sulla base di condizioni ostative estranee all’art. 17 della citata legge n. 108 che prevede unicamente quale presupposto l’aver pagato interamente il credito e l’essere trascorso un anno dall’ultimo protesto.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria accoglieva le doglianze di parte reclamante disponendo la riabilitazione dell’interessato che era negata in primo grado dal tribunale di Locri.

Michele Malavenda

Michele Malavenda, avvocato, si occupa principalmente di diritto tributario. E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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