Con recente sentenza depositata in data 17 febbraio 2014, il Giudice di Pace di Paternò, Avv. Fernando Filippello, ha affrontato due aspetti riguardanti la violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S.

A norma del detto articolo, nel caso di mancata identificazione del conducente del veicolo, "il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione". In mancanza, prosegue l'articolo, il proprietario "è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 284 a euro 1.133."

Il Giudice, partendo dal presupposto che la condotta posta alla base della predetta violazione è una condotta omissiva, affronta anzitutto il problema della competenza territoriale, affermando che "mentre il ricorso avverso il verbale di contravvenzione deve essere proposto al Giudice del luogo in cui si è verificata l'infrazione ex artt. 204 bis C.d.S., il ricorso avverso la violazione dell’art. 126 bis c.2 cds, essendo autonomo dal principale, può anche essere proposto innanzi al Giudice del luogo di residenza del ricorrente; quanto detto perché, nelle more della pendenza del termine per ottemperare all’invito dell’autorità (trenta giorni ex art. 126 bis, comma 2, C.d.S.), la condotta omissiva del ricorrente si perfeziona nel luogo di sua residenza e/o dimora (essendo evidente con tutta probabilità che il soggetto interessato abbia dimorato lì, perfezionando quindi in quel luogo la condotta omissiva)".

Scendendo nel merito del ricorso, il Giudice annulla il verbale per mancata notifica nel termine dei 90 giorni. Tale termine inizia a decorrere allo scadere dei 60 giorni dalla notifica del primo verbale, con cui vengono richiesti i dati del conducente. Difatti, l'infrazione viene a determinarsi nel momento in cui scadono i 60 giorni, senza che il proprietario del veicolo abbia effettuato la comunicazione dei dati del conducente.
Pertanto, il verbale per violazione dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S., per essere legittimo, dev'essere notificato entro 150 giorni (60+90) dalla notifica del primo verbale.

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