"Sussiste in favore dei medici specializzandi il loro diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto dell'inadempimento e/o parziale e/o tardivo adempimento dello Stato italiano alle relative direttive, configurandosi il D. Lgs. n.368/1999 (come successivamente modificato dal D. lgs. n.517/1999 e dalla L. n.266/2005), nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui agli articoli da 37 a 42 si applichino soltanto a decorrere dall'a.a. 2006-2007, un atto legislativo di adempimento soltanto parziale e tardivo della Direttiva 93/16/CEE, in quanto ha finito col privare di adeguata remunerazione tutti coloro che hanno frequentato le Scuole di Specializzazione nel periodo precedente"

E' quanto affermato dalla Corte d'Appello di Messina, in riforma della sentenza appellata, nella causa patrocinata dagli avv.ti Antonino Rosina (antoninorosina@pec.studiolegalerosina.eu) e Carmelita Alvaro (carmelitaalvaro@virgilio.it) del foro di Palmi (RC)

La Corte, in sentenza n.62/18, ripercorre l'intero excursus normativo e giurisprudenziale in materia e, se da un lato disattende la domanda volta al riconoscimento del rapporto dei medici specializzandi come rapporto di lavoro subordinato, dall'altro accoglie la richiesta di risarcimento del danno per inadempimento all'obbligo di trasposizione da parte del legislatore nel termine prescritto della direttiva europea 93/16/CEE.

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