La giurisprudenza va delineando un quadro organico e coerente in una disciplina davvero complessa.

Con la Sentenza Cass. 5275/2014, sembra ormai delinearsi in maniera ben definita l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine al risarcimento del danno spettante ai medici per il periodo di tempo occorso al conseguimento del diploma di specializzazione.
Si parte dalla sentenza n. 9147/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte che individua nel danno patito dal medico specializzato una lesione derivante dal mancato recepimento di norme comunitarie cogenti per il nostro ordinamento. Orbene da ciò deriva una responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica.
Non trattandosi di una lesione riconducibile al principio del neminem laedere, ne discende che il termine di prescrizione non sia quella qui quinquennale bensì va applicato il termine ordinario decennale.

Ad oggi appare possibile così schematizzare quanto emerso dai ripetuti interventi giurisprudenziali di legittimità e di merito susseguitisi negli anni.

Chi può chiedere il risarcimento
I medici specializzati che abbiano iniziato il corso di specializzazione a far data dal 01.01.1983.

Quali i termini di prescrizione
Il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ed inizia a decorrere dal 27.10 1999 per i medici specializzati che abbiano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991.
Per i medici che abbiano iniziato il corso successivamente il termine decennale di prescrizione inizia a decorrere dalla data del conseguimento del diploma.

Il quantum del risarcimento
Il DPCM del 07.03.2017 ha dato corretta attuazione alla Direttiva 82/76/CEE stabilendo in € 25.000.,00 annui il trattamento economico da corrispondere.
Il risarcimento del danno andrà individuato nella differenza tra questo importo e quello riconosciuto dal D.lgs. n. 368/99 ossia € 11.103,82 annui (£ 21.500.000);
si avrà pertanto la somma residua annua di € 13.897,00 che moltiplicata per i quattro anni di corso porterà ad un totale complessivo di € 55.588,00.

Soggetti legittimati passivamente
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero della Salute

Riportiamo di seguito i principi cardini affermati dalla giurisprudenza di legittimità nell’arduo tentativo di mettere ordine ad una materia davvero complessa.


Cass. civ. Sez. Unite, 17-04-2009, n. 9147
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione "ex lege" dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto
diretta all'adempimento di una obbligazione "ex lege" riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione. (Rigetta, App. Lecce, 18/12/2006).


Tribunale Roma - Seconda civile Sentenza 15753 del 17.07.2013
Orbene, in tema di prescrizione, le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 17-04-2009, n. 9147) hanno escluso che "il danno derivante dalla mancata attuazione nei termini prescritti di una direttiva CEE in violazione degli artt. 5 e 189 del Trattato istitutivo della Comunità ... costituisca la conseguenza di un fatto imputabile come illecito civile (art.2043 e ss. C.c.) allo Stato inadempiente", affermando che "i profili sostanziali della tutela apprestata dal diritto comunitario inducono a reperire gli strumenti utilizzabili nel diritto interno fuori dallo schema della responsabilità civile extracontrattuale", ricercandoli invece "in quello dell'obbligazione ex lege dello Stato inadempiente, di natura indennitaria per attività non antigiuridica" con la conseguenza che "la pretesa risarcitoria è assoggettata al termine di prescrizione ordinaria (decennale) perchè diretta all'adempimento di un'obbligazione ex lege (di natura indennitaria) riconducibile come tale all'area della responsabilità contrattuale" (Cass. Sez. Un. 17 aprile 2009 n.9147).
Con riferimento all'individuazione del dies a quo, poi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che: a) la data di attuazione della direttiva comunitaria nell'ordinamento interno è irrilevante, giacchè il fondamento della risarcibilità del danno postula solo che quest'ultimo si sia verificato dopo la scadenza del termine ultimo prescritto dalla norma comunitaria per il recepimento della direttiva nell'ordinamento interno; b) il termine di decorrenza della prescrizione deve essere individuato nella data di conseguimento del diploma di specializzazione (successivamente alla scadenza del termine ultimo per il recepimento della direttiva comunitaria nel diritto interno), atteso che è in tale momento che si verifica concretamente il danno conseguente al tardivo e parziale recepimento.
La prescrizione dell'azione di responsabilità, quindi, inizia a decorrere nel momento in cui si verifica il danno di cui si chiede il risarcimento. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il termine di prescrizione, in relazione al risarcimento di ogni danno da inadempimento, inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, indipendentemente dalla data della pronuncia risolutiva"

Sentenze gemelle della Cassazione nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011 confermata da Cass. 1917/2012
Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 in condizioni tali che se detta direttiva fosse stata adempiuta avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, art. 11. p. 10.

Cass. civ. Sez. III, 05-04-2012, n. 5533
In caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, la direttiva n. 75/362/CEE e direttiva n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto - anche a prescindere dall'esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una revisione risarcitoria - allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell'ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell'ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall'ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un'idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all'adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all'area della responsabilità contrattuale, all'ordinario termine decennale di prescrizione. Tale termine di prescrizione non risulta modificato dall' art. 4 della legge n. 183 del 2011, in quanto esso dispiega la sua efficacia solo per i fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore.

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