Con ordinanza n. 4291/2014 del 14 ottobre 2014, il Tribunale di Perugia, Seconda sezione civile, ha rigettato il reclamo promosso da una società responsabile dell'installazione e gestione di un impianto di pannelli fotovoltaici. Il reclamo si riferisce all'ordinanza dell'8 aprile 2014 con la quale il giudice monocratico dell'ex sezione distaccata di Todi aveva ordinato alla società reclamante, in accoglimento del ricorso d'urgenza proposto da alcuni dei ricorrenti, di "modificare l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici in modo da evitare il fenomeno di riflessione della luce solare verso le abitazioni dei medesimi".

Nell'ordinanza del Tribunale di Perugia, a proposito degli effetti derivanti dalle immissioni luminose prevenienti dall'impianto di pannelli fotovoltaici, si legge: "... tutti i dati raccolti (e non, dunque, il solo calcolo eseguito tramite la Cornell formula) appaiono invero aver confermato la sussistenza di immissioni luminose al di là della soglia di normale tellerabilità a cui fa riferimento il dettato normativo dell'art. 844 c.c., considerando che, per tutto quanto esposto nella relazione di consulenza d'ufficio, è stata verificata la presenza di un notevole effetto di riflessione lumonosa (tale da comportare l'inevitabile chiusura delle persiane onde evitare l'abbagliamento), tra l'altro protraentesi per svariate ore al giorno durante l'orario pomeridiano. Nè l'aver limitato la valutazione delle immissioni al solo periodo estivo appare ridimensionare la portata afflittiva delle medesime, considerato comunque che il non poter usufruire, per più ore al giorno, durante la stagione estiva, delle luci e delle vedute di un immobile, comporta un innegabile grave detrimento del godimento dello stesso bene, suscettibile perciò di travalicare sensibilmente quella "tolleranza" che il legislatore impone al privato ..."

A proposito delle conseguenze sulla salute derivanti da una prolungata esposizione ad intense fonti lumonose l'ordinanza recita: "... è infatti valutazione di immediato riscontro (pertanto utilizzabile dal giudicante ai fini del decidere, senza ulteriori supporti analitico-argomentativi di carattere prettamente scientifico) che l'esposizione prolungata a una fonte luminosa di intensità notevole possa comportare nel tempo un danno all'apparato visivo di un soggetto, determinando anche danni non reversibili...".

Quella del Tribunale di Perugia è una delle prime decisioni sulla nocività delle immissioni luminose da impianto fotovoltaico nel nostro paese.

I resistenti sono rappresentati in giudizio dallo Studio legale Giuliano.

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