La Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente sul tema della validità della notifica di un atto effettuata a mani del familiare del destinatario, quando non venga effettuata nell'indirizzo di residenza del destinatario

IL CASO
Il contribuente proponeva ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso due cartelle di pagamento recanti IVA-IRPEF relative agli anni d'imposta dal 2003 al 2004 e derivanti da avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione. Sosteneva il ricorrente di non aver mai ricevuto gli atti prodromici alle cartelle e pertanto ne chiedeva l'annullamento. Si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria dando prova di aver notificato gli avvisi di accertamento a mani della madre del ricorrente in un indirizzo diverso dalla residenza del destinatario, e che tuttavia il contribuente era comunque venuto a conoscenza aliunde della notifica avendo successivamente pagato le sole sanzioni recate negli avvisi di accertamento.

La Commissione Provinciale prima e la Regionale poi hanno rigettato il ricorso del contribuente ritenendo valida la notifica degli avvisi di accertamento nella presunzione che tali atti, notificati a mani della madre, siano stati portati poi a conoscenza dell'effettivo destinatario in tempi ragionevoli, sebbene l'organo accertatore non possa dar prova del tempestivo ed effettivo recapito.

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Avverso la sentenza della CTR, proponeva ricorso in Cassazione il contribuente, improntato alla violazione dell'art. 139 c.p.c. e D.P.R. n. 600 del 1073, art. 60. La parte ricorrente si doleva in particolare del fatto che il giudice di appello avesse ritenuto valide le notifiche degli atti prodromici a quello impugnato - pacificamente effettuate a mani della madre del contribuente ed in luogo diverso da quello della sua residenza , sebbene non sanate a mezzo dell'impugnazione dei provvedimenti.

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza. n. 26189 del 21 novembre 2013, ha accolto il ricorso dando ragione al contribuente. I Supremi giudici hanno richiamato il principio, espresso in precedenti decisioni, per cui in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui questa sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, con conseguente nullità della notifica stessa non sanata dalla conoscenza "aliunde" della notificazione dell'atto di citazione non accompagnata dalla costituzione del convenuto.

In particolare, per i Supremi giudici il semplice pagamento delle sanzioni nulla può indurre in ordine alla effettiva conoscenza degli atti di accertamento, non essendoci correlazione necessaria tra le due cose e avendo potuto il contribuente avere avuto aliunde conoscenza del solo importo delle sanzioni o comunque tardiva conoscenza de facto dei provvedimenti, ai fini di poterne effettuare l'impugnazione.

Da qui, la necessità di riformare la sentenza di merito, l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio.

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