Ai fini del perfezionamento della notifica della cartella di pagamento, in caso di consegna della raccomandata a familiare convivente del destinatario dell'atto, è necessaria la ulteriore spedizione della raccomandata informativa.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.17235 pubblicata il 2 luglio.

Nel caso di specie, la CTR Venezia respingeva il ricorso del contribuente e confermava la legittimità del preavviso di fermo in relazione alla rituale notifica dell'atto propedeutico, effettuato con raccomandata consegnata alla moglie del contribuente, pur senza l'inoltro di raccomandata informativa al destinatario.

La Corte, sulla scia di una giurisprudenza consolidata, chiarisce che l'art.60 dPR n.600/73, nel caso la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, prevede che il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto prevedendo ancora alla lett. b) bis che, nel caso il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso il messo consegni o depositi la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Infine, il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.

Pertanto, ai fini del perfezionamento della notifica, è necessario che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.

La Corte, quindi, censura la decisione impugnata che aveva escluso la necessità della raccomandata informativa in caso di consegna della raccomandata a familiare del destinatario dell'atto.

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