L’art. 7, comma 1, dello Statuto dei Diritti del Contribuente prevede espressamente che, laddove nella motivazione di un atto, impositivo e/o riscossivo, si faccia riferimento ad un altro atto, quest’ultimo deve essere allegato pena la nullità del primo per difetto di motivazione.

Sulla base di tale previsione normativa un contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo a lui notificato, relativo ad una serie di cartelle esattoriali per un totale di debito pari ad € 11.000.

Il ricorrente lamentava, proprio in ossequio a quanto previsto dall’art. 7 della Legge sui Diritti del Contribuente, la mancata allegazione al preavviso di fermo delle relative cartelle prodromiche, legittimanti, per l’appunto, l’inizio della procedura esecutiva.
L’Agente della Riscossione, nel difendersi, depositava unitamente agli estratti di ruolo copia dei referti di notifica, dai quali potesse agevolmente dedursi che le cartelle di pagamento erano già state regolarmente notificate al contribuente, e, da ciò, che non vi era necessità alcuna di allegare le stesse all’atto cautelare.

Tale strategia difensiva non ha, però, convinto i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, i quali, con sentenza n. 469/03/2014, hanno dichiarato “.. illegittimi quei provvedimenti cui non vengono allegati gli atti dai quali traggono origine, sebbene richiamati, per il fatto che l'allegazione degli atti è funzionale alla tutela del diritto di difesa risultando insufficiente il mero riferimento al numero ed alla data di altro atto, la cui mera indicazione imporrebbe per sovrappiù al destinatario un'attività di ricerca del documento non prodotto, col risultato di comprimerne il diritto alla difesa.”

Ad avviso dei Giudici emiliani, “..nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l'invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorché risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima", perché, “la ricevuta di ritorno prova solo il fatto che il contribuente ha ricevuto un plico, ma non assolutamente il suo contenuto.”

Alla luce di quanto statuito dalla Commissione provinciale di Reggio Emilia, possiamo dedurre il principio per cui, in caso di contestazione circa l’avvenuta notifica di una cartella esattoriale, è onere dell’Agente della Riscossione dimostrare che quella cartella sia effettivamente pervenuta al soggetto ricorrente, onere, che non potrà di certo ridursi né all’esibizione dei referti di notifica, i quali potranno sicuramente certificare che il contribuente ha ricevuto un plico ma nessuna prova potranno fornire circa il contenuto di quel plico, né al deposito dell’estratto di ruolo, essendo lo stesso un mero atto interno al quale è impossibile ricollegare alcun effetto giuridico esterno.

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