L'avviso di accertamento notificato a uno solo degli eredi dell'originario contribuente è nullo.
E' quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, Sesta sezione civile, con ordinanza n.8213/14 depositata in data 8 aprile.
Nel caso di specie, la CTC di Napoli aveva accolto l'appello del contribuente, annullando l'avviso di accertamento, nella considerazione che, “essendo l'originario contribuente e dante causa della ricorrente deceduto in epoca antecedente la notifica dell'avviso e, d'altronde, risultando l'ufficio a conoscenza di tale evento, l'atto impositivo andava emesso e notificato agli eredi del defunto e non solo alla moglie, i quali oltretutto avevano accettato l'eredità con il beneficio d'inventario”.

La Corte, nel respingere il ricorso dell'Amministrazione avverso la superiore sentenza, riprende il principio per cui “Per l'avviso di accertamento intestato e diretto ad un contribuente deceduto, l'art. 65 del d.P.R. n.600 del 1973 stabilisce che gli eredi del contribuente hanno l'obbligo di comunicare il decesso del loro dante causa, in modo che gli uffici finanziari possano azionare direttamente nei confronti degli eredi le obbligazioni tributarie, il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del de cujus. Se tale comunicazione è stata eseguita, gli atti impositivi devono essere notificati personalmente e nominativamente agli eredi nel domicilio fiscale da costoro comunicato; se, invece, tale comunicazione non sia stata eseguita, gli atti intestati al dante causa possono essere notificati nell'ultimo domicilio dello stesso, ma devono essere diretti agli eredi collettivamente e impersonalmente e tale notifica sarà efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione predetta. Il rispetto di tale procedimento notificatorio non costituisce dato puramente formale ma, incidendo sul rapporto tributario, perchè relativo ad un soggetto non più esistente, è causa di nullità e insanabile della notifica e dell'avviso di accertamento”.

Inoltre, “in caso di successione mortis causa di più eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio si determina un frazionamento pro quota dell'originario debito del de cuius fra gli aventi causa , con la conseguenza che – al pari di quanto si verifica nelle obbligazioni solidali – il rapporto che ne deriva non è unico ed inscindibile e non si determina, nell'ipotesi di giudizio instaurato per il pagamento, litisconsorzio necessario tra gli eredi del debitore defunto, né in primo grado, né nelle fasi di gravame, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause”

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