>Opposizione avverso il ruolo ammissibile nei giudizi pendenti

Sul solco di recenti pronunce della giurisprudenza di merito ed in attesa dell’intervento risolutore della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che dia una soluzione univoca sulla retroattività o meno della norma, che secondo la prospettazione dei giudici remittenti dà adito a non pochi dubbi di costituzionalità, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sez. 2, sentenza n. 871/2022, resa il giorno 14/06/2022 e depositata il 27/06/2022, causa patrocinata dal Dott. Commercialista Giuseppe Toto ha ritenuto non operativo l’articolo 3 bis del D.L. n. 146/21, che ha previsto l’inammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata, di cui il contribuente ne sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Muovendo da tali premesse i giudici agrigentini hanno stabilito la piena ammissibilità dell’azione esperita, stante la natura non interpretativa di siffatta norma. A corroboramento del loro assunto, il consesso provinciale non si è discostato dalla decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, n.1812/22, dal cui tenore letterale emerge la connotazione di interpretazione autentica della suddetta norma, che è oltremodo caratterizzata da un forte impulso innovativo rispetto alla preesistente struttura ordina mentale, ragion per cui alcuna motivazione di ordine logico-giuridico sussiste ai fini di invocarne la retroattività.

Da ultimo, i primi giudici hanno concluso che avendo puntualmente documentato la parte ricorrente di avere avuto piena conoscenza dell’estratto di ruolo in data 11.12.2019 ed essendo avvenuta la notifica del gravame il 23.012.2019, lo stesso rispettava chiaramente il termine suggellato dall'articolo 21 del D.lgs. n. 546/92, discendendone l’analisi del collegio adito delle censure avanzate.

Pietro Cocchiara

Dottore Commercialista in Agrigento. Esperto in contenzioso tributario, collabora con DirittoItaliano.com dal 2020 E' possibile contattarlo all'indirizzo email

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