La Corte di Cassazione interviene, con ordinanza n.10809 del 04.05.2017, in tema di opposizione all'estratto di ruolo esattoriale e alla legittimità dell'eccezione di prescrizione ove l'Agente della Riscossione provi la regolare notifica della cartella.

Nessuna novità sulla legittimità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: la Corte, difatti, non fa che richiamare il principio già espresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19704 del 02/10/2015 secondo cui "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione."

Tuttavia, dubbi restavano sullesito dell'eccezione di prescrizione una volta che, nel corso del giudizio, l'Agente della Riscossione forniva prova della regolare notifica della cartella.
Per molti giudici, difatti, tale prova precludeva all'opponente di far valere la prescrizione dei tributi iscritti a ruolo.

Nel caso affrontato, ad esempio, ad avviso della Corte d'Appello di Palermo l'opposizione all'estratto di ruolo - pur ammissibile (contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale) - , comunque, andava rigettata in quanto era stata provata la rituale notifica in data 6 giugno 2001 della cartella esattoriale cui si riferiva l'estratto opposto sicché la pretesa creditoria si era consolidata ed era divenuta intangibile - non essendo stata impugnata nel termine di quaranta giorni la detta cartella - e l'opponente non poteva più far valere la prescrizione dei contributi iscritti a ruolo.

Ebbene, i Giudici della Suprema Corte bocciano tale ragionamento e cassano la sentenza impugnata nel punto in cui la Corte di Appello ha omesso di verificare se, dopo la notifica della cartella esattoriale, fosse nuovamente decorso il termine di prescrizione (quinquennale, nel caso di specie, trattandosi di contributi INPS).

Pertanto, quando il contribuente impugna l'estratto di ruolo lamentando la mancata notifica della cartella e, in ogni caso il decorso del termine prescrizionale del tributo, il Giudice è tenuto, anche in caso di regolare notifica della cartella, a sottoporre a vaglio l'eccezione di prescrizione.

Avv. Gennaro Esposito
info@studioltesposito.com

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