Il reato di mancato versamento dell'assegno di mantenimento per i figli, previsto dall'art. 3 legge 8.2.2006 n.54, è perseguibile d'ufficio.

E' il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n.10105 depositata il 3 marzo 2014.

La Corte, nell'esame della norma che espressamente prevede che in "caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l'articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n.898", rileva come vi sia "un rinvio senza riserva alcuna alla complessiva disciplina dell'art. 12 sexies l.898/1970: rinvio che, pertanto, riguarda non solo il trattamento sanzionatorio ma pure il regime della procedibilità".

Richiama quindi il principio sancito dalle Sezioni Unite con sentenza del 31.1-31.5.2013 n.23866, ritenendo applicabile il medesimo insegnamento al reato in oggetto: "il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa, in quanto il rinvio contenuto nell'art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n.898 all'art. 570 cod. pen. si riferisce esclusivamente al trattamento sanzionatorio previsto per il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare e non anche al relativo regime di procedibilità".

Dunque, conclude la Corte, "sia la ricordata e davvero inequivoca lettera della norma (...) sia la ratio legis che ha condotto alla normativa ex art. 3 l. 54/2006 (per tutte, Sez. 6, sent. 46750/2012 e 44629/2013) impongono tale conclusione. Deve pertanto enunciarsi il principio di diritto che il reato previsto dall'art. 3 legge 8.2.2006 n.54 è procedibile d'ufficio e non a querela della persona offesa."

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