>Processo tributario: litisconsorzio necessario tra i soci della snc e la società

Il giudizio relativo al preteso reddito di partecipazione accertato nei confronti di uno solo dei soci della società di persone, determina la necessità che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della società e del socio.

E' quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 175/2021 pubblicata in data 8 gennaio 2021.

Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto dal socio avverso la sentenza della CTP di Napoli che aveva rigettato il ricorso opposto all'avviso di accertamento IRPEF, anno d'imposta 2000, relativo a redditi di partecipazione societaria scaturiti e collegati a separati avvisi di accertamento eseguiti nei confronti della Società in Nome Collettivo di cui il ricorrente era socio.

Nel rigettare l'appello del socio, la CTR respingeva preliminarmente l'istanza di sospensione ex art. 39 del D. Lgs 546/92 con la quale il socio faceva rilevare la pregiudizialità del separato ricorso promosso dalla S.n.c., in quel tempo già pendente in Cassazione, avverso l’accertamento dei redditi societari. In merito a tale istanza, la CTR riteneva che il socio non avesse dato prova della eccepita litispendenza del giudizio incardinato dalla S.n.c..

Nel merito, invece, la CTR campana rigettava ritenendo che il socio non avesse dato prova contraria in ordine alla presunzione legale di distribuzione in favore dei soci dei maggiori utili accertati in capo alla S.n.c.

Il socio presentava ricorso in Cassazione censurando con due motivi la sentenza d'appello laddove, in violazione dell'art. 295 c.p.c., la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio ricorrendo un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio incardinato dallo stesso e quello incardinato dalla S.n.c..; con il secondo motivo di ricorso, il socio deduceva il vizio di nullità della sentenza di seconde cure in quanto pronunziata in assenza di contraddittorio tra gli altri e la S.n.c.

La Corte ha accolto con rinvio il ricorso del socio in ordine al secondo motivo, disatteso il primo, dichiarando la nullità dell'intero giudizio rinviando il procedimento alla CTP di Napoli, e, riportandosi alla precedente statuizione n. 1472/2018, ha ribadito il principio secondo cui:
"il giudizio relativo al preteso reddito di partecipazione accertato nei confronti di uno solo dei soci della società di persone, determina la necessità che il relativo giudizio si svolga contestualmente nei confronti della società e del socio -cfr. Cass. n.1472/2018, ove si è affermato che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento del maggior reddito della società di persone e dei soci delle stesse, ex art. 5 del DPR n. 917 del 1986, comporta un litisconsorzio necessario tra società e soci, in difetto del quale la sentenza, anche di appello, è affetta da radicale nullità ed il procedimento deve essere rinviato al giudice di primo grado". In tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. 5, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 6102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; Cass. Sez. 6-5 nn. 4570/16, 3690/16, 2867/16.

Afferma inoltre il Supremo Collegio che non è “possibile pensare che la riunione del presente procedimento a quello relativo alla società – pure pendente in Cassazione- possa sanare l'originaria disintegrità del contraddittorio in relazione alla diversità dei tempi e dei giudici che hanno affrontato i due contenziosi e, soprattutto, l'assenza degli altri soci della società nel giudizio".

La portata di tale ultima affermazione deve essere contestualizzata al solo giudizio di legittimità, giacchè la riunione dei procedimenti in questo grado non servirebbe comunque a instaurare un effettivo contraddittorio processuale tra i litisconsorti necessari, essendo preclusa ogni prospettazione di merito.

In ordine alla medesima fattispecie, infatti, la Suprema Corte, con altra recente ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5286 ha ritenuto che “Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29

Corrado Valerini

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